Art. 3 
 
         Premio di accelerazione e penale in caso di ritardo 
 
  1. In relazione  agli  interventi  oggetto  di  ordinanze  speciali
adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  120  del  2020,
ciascuna stazione appaltante puo'  prevedere  che  all'esecutore  sia
riconosciuto  un  premio  per  ogni  giorno   di   anticipo   qualora
l'ultimazione dei lavori avvenga  in  anticipo  rispetto  al  termine
inizialmente concordato, in  coerenza  con  il  cronoprogramma  degli
interventi. 
  2. Il premio di  accelerazione  e'  determinato  sulla  base  degli
stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto  per
il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti
indicate   nel   quadro   economico   dell'intervento,   sempre   che
l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle  obbligazioni  assunte  e
puo' essere riconosciuto successivamente  all'approvazione  da  parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di  verifica
di conformita'. 
  3. Al fine di  accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura
superiore a quella di cui all'art.  113-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  4. La disposizione di cui al presente  articolo  si  applica  anche
alle  procedure  gia'  avviate  per  le  quali  non  sia  stato  gia'
pubblicato il bando o stipulato il contratto in caso  di  affidamento
diretto.