Art. 3 Premio di accelerazione e penale in caso di ritardo 1. In relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, ciascuna stazione appaltante puo' prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine inizialmente concordato, in coerenza con il cronoprogramma degli interventi. 2. Il premio di accelerazione e' determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte e puo' essere riconosciuto successivamente all'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita'. 3. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche alle procedure gia' avviate per le quali non sia stato gia' pubblicato il bando o stipulato il contratto in caso di affidamento diretto.