Art. 2 
 
           Programma promozionale: iniziative ammissibili 
                        e spese riconoscibili 
 
  1. Al fine di ottenere i contributi ciascuna CCIE presenta, secondo
le modalita' indicate al successivo art. 5, il Programma promozionale
di   attivita'    articolato    in    progetti    promozionali    per
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono  ammesse
a contributo: 
    a) l'organizzazione di  eventi  promozionali  a  beneficio  delle
imprese italiane nello Stato o nell'area geografica  di  operativita'
della CCIE  (partecipazione  a  fiere  e  mostre  mercato;  attivita'
collaterali a tali partecipazioni quali: azioni  di  comunicazione  e
informative,  seminari,  tavole  rotonde  e   workshop   informativi,
incontri bilaterali tra imprese italiane ed imprese locali); 
    b) missioni commerciali settoriali (l'organizzazione di  missioni
di buyer in Italia nonche' di missioni di imprese italiane nel  Paese
di operativita' della  CCIE,  gli  incontri  bilaterali  fra  imprese
italiane ed estere); 
    c) pubblicazioni, azioni pubblicitarie e di  relazioni  pubbliche
intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi Made in
Italy e la promozione  delle  principali  manifestazioni  fieristiche
italiane nel Paese o area geografica di operativita' della CCIE (road
show,  country  presentation;   partecipazione   diretta   a   eventi
fieristici con stand camerale; seminari e workshop informativi); 
    d) progetti specifici di assistenza  e  consulenza  alle  imprese
italiane: per l'inserimento nel mercato di  riferimento  della  CCIE;
per la messa in rete delle  imprese  (ricerche  di  mercato,  ricerca
partners, consulenze specialistiche); 
    e) in una logica di promozione integrata, formazione  linguistica
a operatori italiani e esteri  e  azioni  formative  quali  convegni,
seminari, corsi a favore dei rappresentanti delle imprese italiane su
tematiche economico-commerciali, fiscali e doganali; 
    f) stage formativi per studenti italiani, assistenza ai  processi
di alternanza  scuola-lavoro,  in  particolare  con  i  soggetti  del
sistema camerale italiano; 
    g) servizi di informazione, export  management  e  promozione  di
contatti commerciali per le piccole e medie imprese, anche attraverso
piattaforme digitali; 
    h)  attivita'  di  rete:  partecipazione  dei  presidenti  e  dei
segretari generali alla convention mondiale delle  CCIE;  al  meeting
dei segretari generali e alla riunione d'area annuale; 
    i)  eventuali  ulteriori  iniziative  promozionali,  secondo   le
modalita' e nei limiti stabiliti con il decreto direttoriale  di  cui
al successivo art. 3, comma 3. 
  2.  Le  spese  sostenute  affinche'  possano   essere   considerate
ammissibili alle agevolazioni devono essere: 
    a) imputabili all'intervento/iniziativa ammesso a contributo,  in
quanto sostenute esclusivamente per esso; 
    b) riconducibili ad una delle categorie di  spesa  indicate  come
ammissibile; 
    c) pertinenti, ovverosia che sussista una relazione specifica tra
la spesa e l'attivita' oggetto del progetto; 
    d) connesse alle attivita' promozionali realizzate e attestate da
documenti giustificativi; 
    e) legittime, cioe'  sorrette  da  documentazione  giustificativa
conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistiche e  comunque
tali da dimostrare in modo certo che le relative spese siano connesse
alla determinata attivita' per la quale si chiede il contributo. 
  3. Non sono ammissibili le  spese  di  viaggio  e  soggiorno  degli
operatori italiani e dei rappresentanti delle  imprese  italiane  nel
Paese di operativita' della CCIE. Potranno essere ammesse soltanto le
spese  di  competenza  dell'anno   di   riferimento   dei   Programmi
promozionali presentati dalle CCIE. 
  4. L'elenco dettagliato delle tipologie  di  spese  ammissibili  e'
riportato nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  5. A misura del costante progresso dei servizi offerti  dalle  CCIE
alle  imprese,  possono  essere   individuati   eventuali   ulteriori
tipologie di spese ammissibili, secondo le  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti con il decreto direttoriale di cui all'art. 3, comma 3. Con
il  medesimo  decreto  direttoriale,  laddove  ritenuto   necessario,
possono essere  fornite  ulteriori  indicazioni  sulle  modalita'  di
rendicontazione delle spese da parte delle CCIE.