Art. 3 Contributi 1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente decreto sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2515 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nelle forme di cui all'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134/2012. 2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto esercizio a fondo perduto, non potra' in ogni caso superare il 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. Sono esclusi da tale riparto proporzionale i progetti speciali di cui al successivo art. 4. La percentuale di contributo spettante a ciascuna CCIE e' determinata - tenuto conto delle risorse disponibili - sulla base dello score di affidabilita' in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE piu' performanti e percentuali di contributo decrescenti alle CCIE meno performanti, avendo come valore di riferimento la percentuale risultante dal riparto proporzionale delle risorse. 3. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale, (di seguito decreto direttoriale) pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it vengono individuati il valore minimo di rendicontazione ammissibile dei programmi promozionali realizzati dalle CCIE, il limite percentuale delle spese di struttura e i criteri e le modalita' attraverso cui il Ministero, avvalendosi di Assocamerestero per l'attivita' di pre-istruttoria tecnica, determina lo score di affidabilita' in base alla quale il Ministero classifica i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali di contributo crescenti alle CCIE ammesse al contributo sulla base di indicatori di performance riferiti ai seguenti aspetti: a. affidabilita' strutturale; b. affidabilita' organizzativa; c. affidabilita' economico-finanziaria; d. affidabilita' relazionale e di rete. 4. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia, per le rendicontazioni degli anni 2020 e 2021 l'applicazione degli score di affidabilita' e' sospesa e i contributi verranno erogati in modo proporzionale all'incidenza percentuale media, nell'ultimo triennio utile, degli importi rendicontati dalla singola Camera sul totale della rendicontazione dell'intera rete delle CCIE ammesse a contribuzione nel triennio di riferimento. 5. Con il decreto di cui all'art. 42, comma 2 del decreto-legge n. 83/2012 quota parte dei fondi iscritti annualmente nel capitolo 2515 di cui al comma 1 del presente articolo, pari a non piu' del 2% (due per cento) degli stessi, puo' essere utilizzata per consentire adeguato supporto alla Direzione generale competente, anche se del caso individuando un ente in house del Ministero, per le attivita' di controllo della rendicontazione del Programma promozionale prodotta dalle CCIE.