Art. 3 
 
                             Contributi 
 
  1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al  presente
decreto sono individuate annualmente attraverso il riparto dei  fondi
iscritti nel capitolo 2515 dello stato di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, nei modi e nelle forme di cui all'art.  42,
comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge  n.
134/2012. 
  2. L'agevolazione, concessa nella  forma  di  contributo  in  conto
esercizio a fondo perduto, non potra' in ogni caso  superare  il  50%
(cinquanta per cento) delle  spese  sostenute  ritenute  ammissibili.
Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria  di  cui  al  precedente
comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione  dei  contributi
nella  percentuale  massima  sopra  indicata,  si   procedera'   alla
determinazione  dei   contributi   stessi   attraverso   il   riparto
proporzionale delle risorse disponibili. Sono esclusi da tale riparto
proporzionale i progetti speciali di cui al  successivo  art.  4.  La
percentuale di contributo spettante a ciascuna CCIE e' determinata  -
tenuto conto delle risorse disponibili - sulla base  dello  score  di
affidabilita' in base alla quale il Ministero classifica  i  soggetti
camerali in modo da attribuire percentuali  di  contributo  crescenti
alle CCIE piu' performanti e percentuali  di  contributo  decrescenti
alle CCIE meno performanti, avendo  come  valore  di  riferimento  la
percentuale risultante dal riparto proporzionale delle risorse. 
  3. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per  la
vigilanza sugli  enti  cooperativi,  sulle  societa'  e  sul  sistema
camerale, (di seguito decreto direttoriale) pubblicato sul  sito  web
istituzionale www.mise.gov.it vengono individuati il valore minimo di
rendicontazione ammissibile  dei  programmi  promozionali  realizzati
dalle CCIE, il limite  percentuale  delle  spese  di  struttura  e  i
criteri e le modalita' attraverso cui il  Ministero,  avvalendosi  di
Assocamerestero per l'attivita' di pre-istruttoria tecnica, determina
lo score di affidabilita' in base alla quale il Ministero  classifica
i soggetti camerali in modo da attribuire percentuali  di  contributo
crescenti alle CCIE ammesse al contributo sulla base di indicatori di
performance riferiti ai seguenti aspetti: 
    a. affidabilita' strutturale; 
    b. affidabilita' organizzativa; 
    c. affidabilita' economico-finanziaria; 
    d. affidabilita' relazionale e di rete. 
  4. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia,  per  le
rendicontazioni degli anni 2020 e 2021 l'applicazione degli score  di
affidabilita' e' sospesa e i  contributi  verranno  erogati  in  modo
proporzionale all'incidenza percentuale media,  nell'ultimo  triennio
utile, degli importi rendicontati dalla  singola  Camera  sul  totale
della  rendicontazione  dell'intera  rete  delle   CCIE   ammesse   a
contribuzione nel triennio di riferimento. 
  5. Con il decreto di cui all'art. 42, comma 2 del decreto-legge  n.
83/2012 quota parte dei fondi iscritti annualmente nel capitolo  2515
di cui al comma 1 del presente articolo, pari a non piu' del 2%  (due
per cento)  degli  stessi,  puo'  essere  utilizzata  per  consentire
adeguato supporto alla Direzione generale competente,  anche  se  del
caso individuando un ente in house del Ministero, per le attivita' di
controllo della rendicontazione del Programma  promozionale  prodotta
dalle CCIE.