Art. 6 Rendicontazione del Programma promozionale realizzato e procedura per l'ammissione al contributo 1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stato realizzato il Programma promozionale articolato in progetti ai sensi dell'art. 2, le CCIE devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le societa' ed il sistema camerale, al domicilio digitale (PEC) dgv.div07@pec.mise.gov.it, tramite la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente, una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e degli obiettivi conseguiti con riferimento ai singoli progetti, corredata dalla rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato e da tutti i giustificativi di spesa e pagamento relativi ai costi per i quali si richiede il contributo. Ciascuna Camera invia contestualmente copia della documentazione all'Assocamerestero che ne cura la pre-istruttoria. Il rendiconto delle attivita' svolte e dei costi sostenuti dovra' essere sottoscritto dal rappresentante legale della Camera con firma digitale. 2. Perdurando le esigenze connesse allo stato di pandemia, per le rendicontazioni degli anni 2020 e 2021, l'invio della documentazione probatoria e' relativo alle sole spese per l'acquisto da terzi soggetti di servizi funzionali alla realizzazione del Programma. 3. Sono ammesse a contributo solo le CCIE che hanno realizzato il programma promozionale per un valore economico uguale o superiore alla soglia minima fissata annualmente con decreto direttoriale; tale soglia minima non si applica al Programma presentato dalle CCIE nel primo biennio successivo al provvedimento di riconoscimento di cui all'art. 2, della legge n. 518/1970. 4. Il competente ufficio della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le societa' ed il sistema camerale, in base alla attivita' di pre-istruttoria svolta da Assocamerestero e alle risultanze delle attivita' di controllo della rendicontazione di cui all'art. 3, comma 5, valuta l'ammissibilita' delle attivita' di cui all'art. 2, la validita' tecnico-economica e la congruita' e l'ammissibilita' dei costi sostenuti. Ai fini della predetta valutazione il competente Ufficio potra' sempre chiedere alle CCIE eventuali elementi di approfondimento. 5. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente. 6. L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilita' generale dello Stato e in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.