Art. 7 
 
                    Controlli, recuperi, revoche 
 
  1. Il Ministero si riserva di effettuare  controlli  documentali  e
visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la
regolarita' della  documentazione  presentata,  nonche'  l'attuazione
delle  iniziative  sovvenzionate.   Ove   da   controlli   successivi
all'erogazione del contributo  si  accerti  la  non  idoneita'  della
Camera  a  ricevere  il  contributo  o  la  insufficienza  di  quanto
rendicontato  rispetto  alle  somme  erogate,  tali  somme   verranno
recuperate per intero o parzialmente. 
  2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 avviene a  valere  sui
contributi maturati dalla CCIE negli esercizi  successivi  o  tramite
revoca nel caso di impossibilita' di procedere al recupero. 
  3.  Ai  fini  del  controllo   documentale   deve   essere   tenuta
disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione
relativa alle attivita' svolte  e  rendicontate  per  un  periodo  di
cinque anni a partire dalla data  di  erogazione  del  contributo.  I
soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati  che  saranno
richiesti dalla  Direzione  generale  per  la  vigilanza  sugli  enti
cooperativi, le  societa'  ed  il  sistema  camerale,  anche  tramite
Assocamerestero, ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo. 
  4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente  decreto
e' di competenza del Foro di Roma.