Art. 7 Controlli, recuperi, revoche 1. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della documentazione presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate. Ove da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerti la non idoneita' della Camera a ricevere il contributo o la insufficienza di quanto rendicontato rispetto alle somme erogate, tali somme verranno recuperate per intero o parzialmente. 2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 avviene a valere sui contributi maturati dalla CCIE negli esercizi successivi o tramite revoca nel caso di impossibilita' di procedere al recupero. 3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di cinque anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le societa' ed il sistema camerale, anche tramite Assocamerestero, ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo. 4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza del Foro di Roma.