((Art. 2-quater 
 
Coordinamento con le regole di altri Paesi  per  la  circolazione  in
                         sicurezza in Italia 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso
di un certificato, rilasciato dalle  competenti  autorita'  sanitarie
estere, di  avvenuta  guarigione  o  di  avvenuta  vaccinazione  anti
SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente
in Italia, nel caso in cui siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal
completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  anti   SARS-CoV-2   o
dall'avvenuta guarigione dal COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai
servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  nel  territorio  nazionale
sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a),
b)  e  c-bis),  cosiddetto  «  green  pass   rafforzato   »,   previa
effettuazione di  test  antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito
negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera  c),  avente
validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o
di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al
primo periodo non e' obbligatoria  in  caso  di  avvenuta  guarigione
successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di
vaccinazioni con vaccini non  autorizzati  o  non  riconosciuti  come
equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita'  di  cui
al primo periodo e' consentito in ogni caso previa  effettuazione  di
test antigenico rapido o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus
SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di
quarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di
settantadue ore, se molecolare. 
      9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di
cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo  comma  9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni   verdi
COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma
10. Nelle more della modifica del menzionato decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  sono  autorizzati  gli  interventi  di
adeguamento necessari a consentire le verifiche»; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola:  «8-ter»  sono
inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»; 
      2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:  «due  violazioni
delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter
dell'articolo 9 e».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
          52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  giugno
          2021, n. 87, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: 
              «Art.  13  (Sanzioni).  -  1.   La   violazione   delle
          disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4,  4-bis,  5,
          6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter, 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis
          e 9-bis.1  e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo  due
          violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   9-ter
          dell'articolo 9 e al comma 4 dell'articolo 9-bis, al  comma
          3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis  dell'articolo  5,
          commesse in giornate diverse, si applica, a  partire  dalla
          terza violazione,  la  sanzione  amministrativa  accessoria
          della chiusura dell'esercizio o  dell'attivita'  da  uno  a
          dieci giorni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali
          sanzioni  previste  dall'ordinamento  sportivo,  dopo   una
          violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5,  commi
          1,  1-bis  e  2,  relative  alla  capienza   consentita   e
          all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere  m),  n)  e  o),  in
          relazione al possesso di  una  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 da vaccinazione  o  guarigione,  cosiddetto  green
          pass  rafforzato,  si  applica,  a  partire  dalla  seconda
          violazione,  commessa  in  giornata  diversa,  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  da  uno  a  dieci
          giorni. 
              2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,
          480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai
          documenti  informatici  di  cui  all'articolo  491-bis  del
          medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni  verdi
          COVID-19 in formato digitale o analogico, si  applicano  le
          pene stabilite nei detti articoli.».