Art. 3 Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9-bis: 1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito del territorio nazionale: a) servizi alla persona; b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e ((per la pubblica amministrazione)), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche ((volte ad accertare)) che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»; 2) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; b) all'articolo 9-sexies: 1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei ((all'amministrazione della giustizia))»; 2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»; 3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore con seguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»; c) all'articolo 9-septies, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto ter mine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. ((E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia' stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.))». 2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fino al ((31 marzo 2022)), ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.». ((2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dal l'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.))
Riferimenti normativi - Per gli articoli 9, 9-bis, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", convertito, con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133: «Art. 6 (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino). - In vigore dal 8 gennaio 20221. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalita' di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo. 1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.». «Si riporta il testo dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: «Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. 3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro. 4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021. 5. E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1. 6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria) abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, recava (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19).