Art. 3 Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2021 e a 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede: quanto a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali; quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2021 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 287