Art. 3 
 
  Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a  260  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a  170  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede: 
    quanto a 90 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire
per l'attuazione dei contratti del  personale  delle  amministrazioni
statali; 
    quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e a  80  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022  mediante   corrispondente
utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 143,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto viene trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2021 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Brunetta 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 287