Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche,  Puglia,  Sardegna,
  Toscana e Valle d'Aosta. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna,  Marche,  Puglia,
Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta continuano ad  applicarsi,  per  un
periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla»,
come definita dalla normativa vigente  e  nei  termini  di  cui  agli
articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
fatta salva la possibilita' di una nuova classificazione.