Art. 3 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. In ragione della unitarieta' degli interventi, la  Provincia  di
Macerata e' individuata quale soggetto attuatore per  gli  interventi
di cui all'art. 1. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  la  Provincia  di  Macerata  e'
considerata idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n.  110  del
2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di
disporre di un'idonea struttura organizzativa per la  gestione  degli
appalti,  con  adeguato  organico  tecnico,  tale  da  consentire  la
gestione diretta dell'intervento in oggetto. 
  3.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
con  oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
realizzare, di professionalita' individuate con le modalita'  di  cui
al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4.  Ai  fini  dell'accelerazione  degli  interventi,  il   soggetto
attuatore potra' eventualmente procedere  alla  esternalizzazione  di
tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla  realizzazione
degli interventi, tra cui la direzione dei  lavori  di  cui  all'art.
101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.