Art. 11 
 
             Disposizioni procedimentali e autorizzative 
           per la realizzazione degli interventi pubblici 
 
  1. Per i motivi di cui in  premessa  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge  n.
77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario  straordinario  n.  109
del 2020 e n. 110 del 2020,  il  soggetto  attuatore  puo'  procedere
all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  per  la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, secondo le seguenti
modalita': 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di  progettazione  di
importo inferiore o pari a euro 150.000, tramite affidamento diretto; 
    b) per i contratti di lavori di importo  inferiore  o  pari  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
riferiti esclusivamente alle  opere  di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettere b), c) e d), per l'interazione  stretta  e  l'interdipendenza
condizionante l'inizio della  ricostruzione  privata,  e'  consentito
l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma  2,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
    c) per i contratti di lavori,  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera b) del presente comma, di importo fino  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del  2016,  alla  procedura  negoziata  consultando
almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini  di
mercato o tramite elenchi di operatori economici al fine di  ottenere
dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilita' informale da
parte del mercato, negoziando successivamente con uno o piu' di  essi
le  condizioni  dell'appalto.  L'avviso  riportante   l'esito   della
procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti
invitati; 
    d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria  e  architettura,  di  importo  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
consentito  ricorrere   alla   procedura   negoziata   senza   previa
pubblicazione del bando di  gara  di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno  cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art.  30
del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art.  2,  comma
2, lettera c), il soggetto attuatore procede  avvalendosi  di  quanto
previsto dall'art. 28 del decreto-legge n. 189 del  2016  e,  in  via
residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo all'affidamento
diretto per la realizzazione di specifici interventi. 
  3.  Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub   Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
  4. Al fine di ridurre i  tempi  di  verifica  di  congruita'  delle
offerte  anomale  in  deroga  all'art.  95,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore  puo'  adottare  il
criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con
esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  individuate  con  le
modalita'  di  cui  dall'art.  97,  comma  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della  rispondenza
degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma
6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  6. Il  soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  59  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base  di
gara  il  progetto  definitivo.  In  tal  caso  entro  trenta  giorni
dall'approvazione dei progetti, il soggetto  attuatore  autorizza  la
consegna dei lavori sotto riserva di legge. 
  7. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art.  2,  comma
2, lettere b) e d), il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema
urgenza di tali interventi, pregiudiziali  rispetto  all'avvio  degli
ulteriori  lavori,  puo'  procedere,  ai  sensi  dell'art.   48   del
decreto-legge  n.  77   del   31   maggio   2021,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio  2021,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 59, commi 1,  1-bis  e  1-ter  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della  progettazione
ed  esecuzione  dei  lavori  anche  sulla  base   del   progetto   di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali  minimi
descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. 
  8. Gli affidamenti di servizi di ingegneria  e  architettura  e  di
progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono
essere oggetto di partizione qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'
tipologiche e funzionali, siano  relativi  ad  attivita'  autonome  e
separabili,  ivi  inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione
tecnica  che  richiedono  la  presenza  di   diverse   e   specifiche
professionalita' o le  ipotesi  di  recupero  modulare  di  un  unico
edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 
  9. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a) e b) del comma 1. 
  10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del
provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  11. In deroga all'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge  n.  32  del
2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte  saranno
esaminate  prima  della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art.  63
del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e  oltre  i  termini  ivi
previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata  se
specificamente prevista negli  inviti.  Ai  fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei  requisiti  sul  primo  classificato  e  provvede,  mediante   un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli,  segnalando  immediatamente  le  eventuali   irregolarita'
riscontrate  all'ANAC.  Dei  risultati  del  sorteggio   viene   data
immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del  principio
di riservatezza. 
  12.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  13. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione  pubblica  i
soggetti  attuatori,  al  fine  di  garantire  la  massima  capacita'
produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto  attuatore
puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso  al  doppio
turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 
  14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub-Commissario. 
  16. Al fine di incrementare la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 2, l'operatore  economico  esecutore  puo'
stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105,
comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n.  50  del
2016 50,  tenuto  conto  della  sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63. 
  17. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e della
legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24, articoli 7  e  10  in
materia di protezione dei corsi delle acque pubbliche  e  delle  aree
boscate, nonche' in deroga al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente  ordinanza
costituiscono variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  e  gli
eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale
di cui all'art. 12 della presente ordinanza,  nei  limiti  di  quanto
strettamente necessario per la realizzazione e  il  ripristino  della
viabilita' e delle opere di  urbanizzazione.  Il  soggetto  attuatore
puo' altresi' agire in deroga al regio decreto 30 novembre  1923,  n.
3267, articoli 7 e 17, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, art.  13
e titolo III. 
  18. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
2001, n. 327,  l'accertamento  della  conformita'  urbanistica  delle
opere, l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  la
dichiarazione di pubblica utilita', di cui  ai  capi  II  e  III  del
titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  327
del 2001  possono  essere  effettuate  sulla  base  del  progetto  di
fattibilita' tecnico economica di cui al comma 7.