Art. 4 
 
             Designazione e compiti del sub-Commissario 
 
  1. Per il coordinamento  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza  e'  individuato,  in  ragione  delle  sue  competenze   ed
esperienze   professionali,   l'ing.    Gianluca    Loffredo    quale
sub-Commissario. 
  2.  Ai   fini   dell'attuazione   della   presente   ordinanza   il
sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione  del  centro
storico di Visso nella complessita' delle sue componenti  pubblica  e
privata adottando le misure  e  i  provvedimenti  opportuni,  secondo
quanto previsto dalla presente ordinanza. 
  3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti  di  cui
all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020: 
    a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e  locali,
connessi alla realizzazione degli interventi,  nonche'  le  relazioni
con le autorita' istituzionali; 
    b)  coordina  l'attuazione  degli  interventi,   assicurando   il
rispetto del cronoprogramma; 
    c) indice e presiede la Conferenza di  servizi  speciale  di  cui
all'art. 12 della presente ordinanza; 
    d) provvede all'espletamento di  ogni  attivita'  amministrativa,
tecnica ed operativa, comunque finalizzata al  coordinamento  e  alla
realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti; 
    e)  assicura,  congiuntamente   ai   soggetti   attuatori,   ogni
necessaria attivita' di coordinamento  finalizzata  a  coniugare  gli
interventi  di  ricostruzione  pubblica  con  quelli  di   iniziativa
privata; 
    f) entro trenta giorni dalla prima definizione del cronoprogramma
generale della ricostruzione privata di  cui  all'art.  3,  comma  3,
lettera a), approva il  cronoprogramma  unico  dell'attuazione  degli
interventi di  ricostruzione  del  centro  storico,  nel  quale  sono
indicate le tempistiche previste per  l'esecuzione  degli  interventi
pubblici,   nonche'   quelle   relative   agli   interventi   privati
immediatamente attuabili, proposto  dai  soggetti  attuatori  di  cui
all'art. 5, nonche'  i  suoi  successivi  aggiornamenti  con  cadenza
trimestrale; il cronoprogramma contiene anche il programma  operativo
di interventi di demolizione degli edifici pubblici e  privati  e  di
messa in sicurezza, nonche' di interventi di demolizione  volontaria,
ove ammissibili, di cui all'art. 9, comma 2; 
    g) monitora lo stato di attuazione  della  ricostruzione  privata
con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando,
in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e  il  comune
ad  adottare,  per   le   rispettive   competenze,   le   conseguenti
determinazioni nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie  per
la piu' efficace attuazione degli interventi.