Art. 4 Designazione e compiti del sub-Commissario 1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Visso nella complessita' delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020: a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali; b) coordina l'attuazione degli interventi, assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) indice e presiede la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza; d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti; e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attivita' di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata; f) entro trenta giorni dalla prima definizione del cronoprogramma generale della ricostruzione privata di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonche' quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, proposto dai soggetti attuatori di cui all'art. 5, nonche' i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale; il cronoprogramma contiene anche il programma operativo di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza, nonche' di interventi di demolizione volontaria, ove ammissibili, di cui all'art. 9, comma 2; g) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonche' a fornire tutte le indicazioni necessarie per la piu' efficace attuazione degli interventi.