Art. 6 Interventi su aggregati di proprieta' mista pubblico-privato 1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprieta' pubblica e privata, in presenza di interventi di cui alla presente ordinanza su aggregati di proprieta' mista pubblica e privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalita' previste per la ricostruzione pubblica. 2. Al fine di assicurare la necessaria unitarieta' della progettazione e della realizzazione dei lavori, l'intervento unitario relativo all'isolato di San Francesco nel capoluogo, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e' finanziato e realizzato, in deroga al combinato disposto degli articoli 21 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 7 dell'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, in applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica, secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 11, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica. 3. La disposizione del comma 2 si applica a condizione che i privati proprietari aventi titolo al contributo prestino il loro consenso all'applicazione della procedura ivi indicata mediante un apposito accordo stipulato con il soggetto attuatore e con il sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con espressa rinuncia a ogni indennizzo per l'occupazione temporanea delle rispettive proprieta' e al contributo per la ricostruzione privata che sarebbe loro spettato. Nell'accordo i privati proprietari prestano altresi' il loro incondizionato consenso al progetto, per come sara' definito dal soggetto attuatore, ed assumono l'impegno di fornire, anche tramite professionisti di loro fiducia, puntuali indicazioni concernenti le parti del complesso unitario di loro esclusiva proprieta', secondo le modalita' ed entro il termine perentorio che sara' stabilito del soggetto attuatore, d'intesa con il sub-Commissario. Il consenso dei privati proprietari puo' essere acquisito anche mediante adesione alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sara' reso disponibile dal Commissario straordinario. 4. Al termine dell'intervento il sub-Commissario provvede alla riconsegna degli immobili di rispettiva proprieta' privata agli aventi titolo, con la medesima consistenza catastale e le medesime dimensioni plano-volumetriche preesistenti, salvo un margine di tolleranza e con eventuali, parziali variazioni non superiori al cinque per cento dei valori originari e fatte salve eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico. 5. L'invarianza complessiva della spesa pubblica relativa all'unitario intervento di ricostruzione di cui al comma 1 e' attestata dal progettista e dal RUP sulla base di una stima, desunta dalla documentazione progettuale, degli importi della progettazione e dei lavori riferibili alle parti private, che non devono superare la stima del contributo che sarebbe stato erogabile ai privati proprietari aventi titolo sulla base dei vigenti criteri di quantificazione di cui alle ordinanze sulla ricostruzione privata. 6. Il maggior esborso gravante sui fondi per la ricostruzione pubblica e' compensato mediante il riversamento di un importo corrispondente dal capitolo di bilancio attinente ai fondi per la ricostruzione privata a quello attinente ai fondi per la ricostruzione pubblica, sulla base di un'apposita certificazione fornita dal sub-Commissario.