Art. 6 
 
                       Interventi su aggregati 
                di proprieta' mista pubblico-privato 
 
  1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra  la
proprieta' pubblica e privata, in presenza di interventi di cui  alla
presente ordinanza  su  aggregati  di  proprieta'  mista  pubblica  e
privata,  la  presentazione   dell'istanza   per   l'erogazione   del
contributo avviene con le modalita'  previste  per  la  ricostruzione
pubblica. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  la   necessaria   unitarieta'   della
progettazione e della realizzazione dei lavori, l'intervento unitario
relativo all'isolato di San Francesco nel capoluogo, di cui  all'art.
2, comma 2, lettera a), e' finanziato  e  realizzato,  in  deroga  al
combinato disposto degli articoli  21  dell'ordinanza  n.  19  del  7
aprile 2017  e  7  dell'ordinanza  n.  56  del  10  maggio  2018,  in
applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica,
secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 11, a valere sui fondi
della ricostruzione pubblica. 
  3. La disposizione del comma  2  si  applica  a  condizione  che  i
privati proprietari aventi titolo  al  contributo  prestino  il  loro
consenso all'applicazione della procedura ivi  indicata  mediante  un
apposito accordo  stipulato  con  il  soggetto  attuatore  e  con  il
sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 della legge n.  241  del  1990,
con espressa rinuncia a ogni indennizzo per l'occupazione  temporanea
delle rispettive proprieta' e  al  contributo  per  la  ricostruzione
privata che sarebbe loro spettato. Nell'accordo i privati proprietari
prestano altresi' il loro incondizionato consenso  al  progetto,  per
come sara' definito dal soggetto attuatore, ed assumono l'impegno  di
fornire, anche  tramite  professionisti  di  loro  fiducia,  puntuali
indicazioni concernenti le  parti  del  complesso  unitario  di  loro
esclusiva proprieta',  secondo  le  modalita'  ed  entro  il  termine
perentorio che sara' stabilito del soggetto attuatore,  d'intesa  con
il sub-Commissario. Il consenso dei privati proprietari  puo'  essere
acquisito anche mediante  adesione  alle  condizioni  previste  dallo
«Schema di contratto della ricostruzione pubblica»,  che  sara'  reso
disponibile dal Commissario straordinario. 
  4. Al termine  dell'intervento  il  sub-Commissario  provvede  alla
riconsegna degli  immobili  di  rispettiva  proprieta'  privata  agli
aventi titolo, con la medesima consistenza catastale  e  le  medesime
dimensioni  plano-volumetriche  preesistenti,  salvo  un  margine  di
tolleranza e con eventuali,  parziali  variazioni  non  superiori  al
cinque per  cento  dei  valori  originari  e  fatte  salve  eventuali
modifiche    al    perimetro    originario    dell'edificio    ovvero
dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico. 
  5.  L'invarianza  complessiva   della   spesa   pubblica   relativa
all'unitario intervento  di  ricostruzione  di  cui  al  comma  1  e'
attestata dal progettista e dal RUP sulla base di una stima,  desunta
dalla documentazione progettuale, degli importi della progettazione e
dei lavori riferibili alle parti private, che non devono superare  la
stima  del  contributo  che  sarebbe  stato  erogabile   ai   privati
proprietari  aventi  titolo  sulla  base  dei  vigenti   criteri   di
quantificazione di cui alle ordinanze sulla ricostruzione privata. 
  6. Il maggior esborso  gravante  sui  fondi  per  la  ricostruzione
pubblica  e'  compensato  mediante  il  riversamento  di  un  importo
corrispondente dal capitolo di bilancio attinente  ai  fondi  per  la
ricostruzione  privata  a  quello   attinente   ai   fondi   per   la
ricostruzione pubblica,  sulla  base  di  un'apposita  certificazione
fornita dal sub-Commissario.