Art. 7 
 
                  Disposizioni per l'accelerazione 
                     della ricostruzione privata 
 
  1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata  si
svolgono secondo i principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e
adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine
di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarieta' della
ricostruzione. 
  2.  Al  fine  di  superare  eventuali  criticita'   connesse   alla
realizzazione  degli  interventi,  in  tutti  i  casi  di   effettiva
necessita'  in  cui  emergano  incertezze  in  ordine   ai   corretti
riferimenti geometrici relativi al  perimetro  ed  al  posizionamento
dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati
di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del  2016  certificano  lo
stato  legittimo  dell'immobile  o   dell'unita'   immobiliare   come
stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto  la  costruzione.
In mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e'  resa  dalle
informazioni  catastali  di  primo  impianto  o  da  altri  documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di  cui  sia
dimostrata la provenienza. 
  3. In mancanza o nell'impossibilita' delle certificazioni di cui al
comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi,
pubblici o privati,  fornisce  ai  professionisti  incaricati,  prima
dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla  corretta
identificazione della esatta localizzazione dell'edificio  anche  con
parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e
superfici preesistenti e senza pregiudizio per i  diritti  dei  terzi
dei suddetti parametri,  al  fine  della  redazione  del  progetto  a
corredo dell'istanza di concessione del contributo. 
  4. Le procedure di cui al comma 3 si svolgono con la partecipazione
dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge  n.  189
del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con un atto del
comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della  legge  n.  241  del
1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione,  il  comune
adotta un provvedimento motivato di ricognizione e  accertamento  del
sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del  presente  comma
sono  depositati   in   conservatoria   e   costituiscono   documento
propedeutico all'adozione del decreto di concessione del  contributo,
di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla
base dei rilievi topografici realizzati con  le  modalita'  descritte
dal medesimo comma 3. 
  5. Sono altresi' oggetto dell'atto di  cui  al  comma  4  eventuali
modifiche    al    perimetro    originario    dell'edificio    ovvero
dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico. 
  6.  Con  riferimento  agli  interventi  edilizi  di  riparazione  o
ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni  caso,  le
procedure   di   semplificazione   ed   accelerazione    disciplinate
all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi  per
le quali il costo convenzionale dell'intervento, al  netto  dell'IVA,
sia  superiore  ai  limiti  previsti  dall'art.  3   della   medesima
ordinanza. 
  7. Il comune, con il  supporto  dell'USR,  provvede,  entro  trenta
giorni  dall'entrata  in  vigore   della   presente   ordinanza,   ad
individuare  gli  interventi  edilizi  in  aggregato  da   realizzare
unitariamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza  commissariale  n.
19 del  2017,  mediante  provvedimento  consiliare  da  adottare  nel
medesimo termine. 
  8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune  ai  sensi
del precedente  comma,  decorsi  trenta  giorni  dalla  deliberazione
consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati,  qualora  i
soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in  consorzio  ai
sensi del comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189  del  2016,
l'USR ed il comune provvedono a convocare  i  medesimi  soggetti  per
sollecitare gli  adempimenti  previsti  dal  citato  articolo  e,  in
presenza delle condizioni di  cui  al  comma  9,  a  verbalizzare  la
costituzione dell'accordo consortile. 
  9. Il consorzio e' validamente costituito con la partecipazione dei
proprietari che rappresentino almeno il 50% piu'  1  delle  superfici
utili complessive  degli  edifici  ovvero,  qualora  con  percentuale
inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n.  189
del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario  al
raggiungimento  del  medesimo  quorum,  purche'  la  percentuale  dei
proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici
utili complessive degli edifici. 
  10. Al di sotto della  percentuale  minima  indicata  al  comma  9,
l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma  10,  dell'art.  11,
del decreto-legge n. 189  del  2016,  viene  esercitata  mediante  la
nomina di  un  Commissario  ad  acta,  al  quale,  in  aggiunta  alle
competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono  attribuite
tutte  le  funzioni  di  gestione  dell'aggregato  finalizzate   alla
realizzazione dell'intervento. 
  11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano  aderito  i
soggetti rappresentanti il  100  per  cento  della  superficie  utile
complessiva, il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino
strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di
quelle esclusive degli immobili dei soggetti  legittimati  che  hanno
aderito alla costituzione del consorzio.