Art. 8 Disposizioni relative alle opere di accantieramento 1. Per le opere di accantieramento del capoluogo di Visso, consistenti nella realizzazione di viabilita' provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio, il soggetto attuatore procede, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani preesistenti, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti. 2. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 3. Il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi, il ripristino dello stato dei luoghi per la riconsegna dell'immobile agli aventi diritto. 4. Non e' dovuta alcuna indennita' di occupazione temporanea nel caso in cui l'area occupata risulti essere, all'atto dell'occupazione, gia' inagibile e inutilizzabile.