Art. 8 
 
         Disposizioni relative alle opere di accantieramento 
 
  1.  Per  le  opere  di  accantieramento  del  capoluogo  di  Visso,
consistenti nella realizzazione di viabilita' provvisoria di cantiere
e nella creazione  di  aree  di  stoccaggio,  il  soggetto  attuatore
procede, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato
ricadente in vuoti urbani preesistenti, quali giardini, corti, orti e
vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni  degli  edifici
pericolanti. 
  2.  Al  fine  di  accelerare  l'approvazione  dei  progetti  e   la
cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della  presente
ordinanza, i soggetti  attuatori  possono  procedere  all'occupazione
d'urgenza e alle eventuali espropriazioni  o  asservimenti  adottando
tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza  di  due
testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo
restando quanto  disposto  in  materia  di  tutela  dei  diritti  dei
proprietari e di indennita' di esproprio.  La  data  e  l'orario  del
sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di  consistenza  e
del verbale di immissione in possesso  sono  rese  note  a  mezzo  di
avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio  del
comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 
  3. Il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi,  il
ripristino dello stato dei luoghi  per  la  riconsegna  dell'immobile
agli aventi diritto. 
  4. Non e' dovuta alcuna indennita' di  occupazione  temporanea  nel
caso   in   cui   l'area   occupata    risulti    essere,    all'atto
dell'occupazione, gia' inagibile e inutilizzabile.