Art. 9 Disposizioni relative alle demolizioni degli edifici 2. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici nel centro storico che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento, impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa allo stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita', sono disciplinati dal presente articolo. 3. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo, e' definito dal sub-Commissario un programma operativo di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza, nonche' di interventi di demolizione volontaria, ove ammissibili. 4. Per la definizione del programma di cui al comma 3 e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o del pericolo per la pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Il gruppo tecnico di valutazione provvede a presentare al sub Commissario una proposta di programma operativo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub-Commissario, partecipano la Regione Marche, l'USR Marche, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio territorialmente competente e il Comune di Visso. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico, il sub-Commissario sottopone al Comune di Visso il programma di interventi di cui al comma 3, da approvare con delibera del consiglio comunale. 5. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' la Regione Marche, ai sensi dell'art. 5, comma 3. Il soggetto attuatore cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' la rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. 6. Il sub Commissario puo' avvalersi, per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza. 7. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui ai commi 3 e 4, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub-Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento. 8. Gli oneri necessari all'attuazione del programma e relative alla demolizione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, sono trasferite alla contabilita' speciale del Vice Commissario Regione Marche e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. 9. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Ove gli edifici vengano demoliti in attuazione della medesima ordinanza non sono concesse maggiorazioni al contributo per gli interventi di ricostruzione privata ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, tabella 7, lettera e). 10. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 4 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri. 11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.