Art. 9 
 
        Disposizioni relative alle demolizioni degli edifici 
 
  2. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la  rimozione  delle
macerie degli edifici nel centro storico che,  con  le  loro  rovine,
macerie  o  opere  provvisorie  di   puntellamento,   impediscono   o
ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche  in  relazione  alla
pericolosita' di ulteriore crollo connessa allo  stato  di  danno,  o
costituiscono pericolo per la pubblica incolumita', sono disciplinati
dal presente articolo. 
  3.  In  considerazione  del  preminente  interesse  pubblico   alla
rimozione  degli  ostacoli  che  impediscono  la  ricostruzione   del
capoluogo, e' definito dal sub-Commissario un programma operativo  di
interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa
in sicurezza, nonche' di interventi di  demolizione  volontaria,  ove
ammissibili. 
  4. Per la definizione del programma di cui al comma 3 e'  istituito
un  gruppo  tecnico  di  valutazione  dell'interesse   pubblico   per
l'identificazione degli edifici per cui ricorrono  le  condizioni  di
cui al comma 1, e per la definizione,  per  singolo  edificio,  delle
modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione  o  del
pericolo per la pubblica incolumita', che potranno essere attuate  ad
iniziativa pubblica. Il gruppo  tecnico  di  valutazione  provvede  a
presentare al sub Commissario una  proposta  di  programma  operativo
entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in   vigore   della   presente
ordinanza.  Al  gruppo  tecnico  di   valutazione,   coordinato   dal
sub-Commissario, partecipano la  Regione  Marche,  l'USR  Marche,  la
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio  territorialmente
competente e il Comune di Visso. Acquisite le valutazioni tecniche da
parte del gruppo tecnico, il sub-Commissario sottopone al  Comune  di
Visso il programma di interventi di cui al comma 3, da approvare  con
delibera del consiglio comunale. 
  5. Il soggetto attuatore del programma di cui  al  comma  2  e'  la
Regione Marche, ai sensi dell'art. 5, comma 3. Il soggetto  attuatore
cura la progettazione e l'esecuzione  degli  interventi,  nonche'  la
rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti  edilizi
finalizzato allo  stoccaggio,  anche  mediante  siti  temporanei,  al
trattamento e al riuso, previa acquisizione delle  autorizzazioni  di
legge. 
  6.  Il  sub  Commissario  puo'  avvalersi,  per  l'attuazione   del
programma di cui  al  presente  articolo,  anche  di  altri  soggetti
attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o
con altri soggetti pubblici i quali possono agire  con  i  poteri  in
deroga di cui alla presente ordinanza. 
  7. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle
attivita'  di  demolizione  e  rimozione  delle  macerie,  il  comune
provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti,
degli interventi del programma di cui ai commi 3  e  4,  che  saranno
attuati ad iniziativa  pubblica.  I  proprietari  possono  presentare
memorie e osservazioni ai sensi degli articoli  9  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso  di  opposizione  da  parte  del
proprietario, il sub-Commissario  puo'  autorizzare  l'intervento  di
demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto
in sede  di  rilascio  del  contributo,  definendo  i  termini  e  le
modalita' dell'intervento. 
  8. Gli oneri necessari all'attuazione del programma e relative alla
demolizione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti,
messa in sicurezza, sono trasferite alla  contabilita'  speciale  del
Vice Commissario Regione Marche e trovano copertura nel fondo di  cui
all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020,
che presenta la necessaria capienza e che  grava  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 4, del  decreto-legge  n.  189  del
2016. 
  9. Gli eventuali contributi  gia'  concessi  per  le  attivita'  di
demolizione e rimozione delle macerie e non  effettuati  dai  privati
sono  recuperati  dal  Commissario  straordinario.  Ove  gli  edifici
vengano demoliti in attuazione  della  medesima  ordinanza  non  sono
concesse  maggiorazioni  al  contributo   per   gli   interventi   di
ricostruzione privata ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 19 del
2017, tabella 7, lettera e). 
  10. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma
4 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri. 
  11.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato   dal   presente
articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi  4,
5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.