Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016. 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della
gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al  31  dicembre  2020  e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  in  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n.  120  (d'ora  in
avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»),  in  particolare  l'art.  11,
comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito
di individuare con  propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;  per  il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 17-ter, comma 4, del decreto-legge 31  dicembre  2020,
n.  183  recante  Disposizioni  urgenti   in   materia   di   termini
legislativi,  di  realizzazione  di   collegamenti   digitali   (...)
convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, in  legge
29 luglio 2021 n. 108 (d'ora  in  avanti  «decreto-legge  n.  77  del
2021»); 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del  Governo  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  «Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, (Omissis) gli
eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore  dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n.  110  del  2020,  «Per  le
attivita' urgenti di progettazione e realizzazione  degli  interventi
di cui all'art. 1,  e  per  ogni  altra  attivita'  conseguenziale  e
connessa, il Commissario straordinario puo'  avvalersi  dei  soggetti
attuatori di cui all'art. 15  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
nonche' dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e  di
ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico,
previa stipulazione di apposita convenzione. Per  ogni  attivita'  di
supporto tecnico, giuridico-amministrativo e  di  tipo  specialistico
connessa alla realizzazione degli interventi,  i  soggetti  attuatori
possono avvalersi, previa stipulazione di  apposita  convenzione,  di
strutture delle amministrazioni centrali, regionali  e  territoriali,
delle loro societa' in house nel rispetto di quanto previsto all'art.
192  del  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,   nonche'   di
professionalita' individuate con le convenzioni di  cui  all'art.  8,
ultimo capoverso, della presente ordinanza.  I  relativi  oneri  sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare»; 
  Visti: 
    l'ordinanza del Commissario straordinario n.  56  del  2018,  che
all'art. 1 ha approvato il «secondo  programma  degli  interventi  di
ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi far data dal 24 agosto 2016»; 
    l'allegato 1 della richiamata ordinanza n. 56 del 2018; 
    l'allegato  al  Protocollo  d'intesa  sottoscritto  in  data   20
dicembre  2017  dal  Commissario  straordinario  di  Governo  per  la
ricostruzione sisma 2016, dal direttore dell'Agenzia  del  demanio  e
dal  comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,   finalizzato
all'attivita' di ricostruzione e recupero delle  sedi  dell'Arma  dei
carabinieri colpite dal terremoto del centro Italia del 2016  in  cui
sono stati previsti specifici interventi, per alcuni dei  quali,  con
successive interlocuzioni, il Comando generale dell'Arma ha  altresi'
manifestato la disponibilita'  a  fornire  supporto  tecnico  per  la
progettazione e le procedure di evidenza pubblica nonche' a  svolgere
le funzioni di soggetto attuatore; 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    la nota prot.n. 12633 del 7 luglio 2021, con la  quale  l'Agenzia
del  demanio  ha  proposto  l'attivazione  dei  poteri  commissariali
speciali per gli interventi individuati «di importanza essenziale» ai
sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  3-bis.1  dell'art.  14   del
decreto-legge n. 189 del 2016, di cui  alla  presente  ordinanza,  in
ragione delle  peculiarita'  proprie  degli  stessi,  allo  scopo  di
valorizzarne l'urgenza e le particolari criticita' riscontrate,  tali
da  favorirne  la  realizzazione  mediante   l'adozione   di   misure
acceleratorie in deroga alla normativa  vigente  e  nel  rispetto  di
quanto previsto nell'art. 11, comma 2, del decreto-legge  n.  76  del
2020 e nell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020; 
    i commi da 162 a 170, e 106, dell'art. 1, della legge 27 dicembre
2018, n. 145, che disciplinano la costituzione della Struttura per la
progettazione  di  beni  ed  edifici  pubblici,  e  il  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del  29  luglio  2021,  con  il
quale la suddetta Struttura e' stata istituita presso  l'Agenzia  del
demanio; 
  Ritenuto che la proposta dell'Agenzia del demanio prot.n. 12633 del
7 luglio 2021 integri i presupposti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
dell'ordinanza n. 110 del 2020  al  fine  di  adottare  le  ulteriori
semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento  e  di
esecuzione di lavori, servizi o forniture ivi compresi i  servizi  di
architettura e ingegneria degli interventi e delle opere urgenti e di
particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50
(d'ora in avanti «decreto legislativo n.  50  del  2016»),  anche  in
deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella  penale,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n.  159,  delle  disposizioni  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004,   n.   42,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
  Considerato che gli interventi proposti  dall'Agenzia  del  demanio
quali critici ed urgenti sono diversificati e ubicati  nelle  quattro
regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, Umbria, Marche,  Lazio
e l'Abruzzo, interessando i Comuni di: Camerino, Arquata del  Tronto,
Montegallo, Fiastra, Pieve  Torina,  Serravalle  di  Chienti,  Visso,
Castelsantangelo  Sul  Nera,  Ussita,  Ascoli  Piceno,  San  Severino
Marche,  Montemonaco,  Castignano,  Tolentino,  Accumoli,   Amatrice,
Cittaducale,  Serravalle  in  Chienti,  Rieti,   Fiuminata,   Norcia,
Sant'Anatolia di Narco,  Spoleto,  Cerreto  di  Spoleto,  Montereale,
Sulmona, Teramo e Castelli; 
  Considerato che parte degli interventi,  indicati  nell'allegato  1
dell'ordinanza n. 56 del 2018 e  meglio  esplicitati  nel  prosieguo,
attengono a procedure in corso o gia' in fase di avvio, mentre altri,
indicati nell'elenco dei beni con cui e' stato approvato il programma
degli interventi di ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  delle
opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016, concernono procedure da avviare in  coerenza  con  le
tempistiche della programmazione operata; 
  Considerato che tra gli immobili  interessati  dalla  richiesta  di
attivazione di poteri commissariali  in  deroga  ve  ne  sono  taluni
sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004 anche ubicati nel centro storico, come  evincibile  al  punto  3
della descrizione di ciascun intervento di cui all'Allegato 1; 
  Considerato che per gli interventi oggetto della presente ordinanza
si rende opportuna l'attivazione di poteri speciali in considerazione
della  rilevanza  strategica  degli  immobili  e  del  rilievo  delle
funzioni svolte negli stessi; 
  Considerato che, pertanto, occorre  adottare  strumenti  tecnici  e
giuridici innovativi  in  grado  di  favorire  la  conclusione  degli
interventi in corso di esecuzione o gia' avviati, e nella  specie  di
accelerarne la fase di affidamento dei lavori nonche'  di  assicurare
una piu' rapida e spedita realizzazione, adottando  un  programma  di
recupero  unitario  che   preveda   specifiche   misure   derogatorie
diversificate in ragione dell'avvenuto avvio o meno degli interventi; 
  Visti gli esiti dell'istruttoria condotta dall'Agenzia del demanio,
come risultante dalla relazione in Allegato 1; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) gli interventi oggetto della presente  ordinanza  assumono  un
carattere di  urgenza  per  la  necessita',  relativamente  ai  Corpi
militari ed altre amministrazioni, di  garantirne  la  ricollocazione
tenuto conto che gli  stessi  sono  attualmente  ospitati  in  locali
provvisori, e relativamente alle  altre  amministrazioni  governative
per la necessita' di salvaguardarne la funzione strategica svolta; 
    b) alcuni degli interventi sono  di  particolare  valore  per  la
comunita' locale perche' interessano il centro storico  e  concernono
edifici  storici  vincolati  o  che  comunque  rivestono   un   ruolo
particolarmente importante per  la  collettivita'  sotto  il  profilo
simbolico e funzionale; 
    c) gli interventi sono urgenti anche per impedire, in ragione dei
cinque  anni  gia'  trascorsi  dal  sisma,  le  criticita'  derivanti
dall'ammaloramento delle opere  provvisionali  e  l'aggravarsi  della
situazione di inagibilita' di alcune singole strutture che  rischiano
di compromettere il pregio storico  architettonico  o  le  condizioni
gia' precarie degli edifici coinvolti; 
    d) alcuni degli interventi risultano particolarmente critici  per
le loro interconnessioni con altri edifici oggetto di ricostruzione e
per il numero di soggetti coinvolti; 
  Considerato che tutti gli interventi presentano  i  requisiti  e  i
presupposti di urgenza e di particolare criticita' previsti dall'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110
del 2020; 
  Considerato che trattandosi di immobili di proprieta' dello  Stato,
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d) del decreto-legge  n.  189
del 2016, il soggetto attuatore degli  interventi  e'  l'Agenzia  del
demanio, nelle cui competenze istituzionali rientra la gestione degli
immobili di proprieta' dello Stato, con il compito di razionalizzarne
e  valorizzarne  l'impiego  oltre  che  di  gestire  i  programmi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria; 
  Dato atto che il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri,  con
note rispettivamente in data 6 agosto 2021 e 25  settembre  2021,  ha
manifestato la disponibilita'  a  fornire  supporto  tecnico  per  la
progettazione e l'appalto degli  interventi  oggetto  della  presente
ordinanza nonche' a svolgere le funzioni di  soggetto  attuatore  per
gli interventi di adeguamento sismico dell'hangar di  Rieti  e  della
Caserma del corpo forestale di Fiuminata; 
  Ritenuto opportuno individuare, in deroga  all'art.  15,  comma  1,
lettera d) del decreto-legge n. 189 del 2016,  nel  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri il soggetto attuatore per gli interventi di
adeguamento sismico dell'hangar di Rieti, per consentire all'Arma  di
poter svolgere contestualmente alla  ricostruzione  il  servizio  con
elicotteri per situazioni di emergenza e attivita' di prevenzione dei
rischi di origine naturale ed antropica anche prevedendo  un  diverso
ricovero elicotteri e  officine,  nonche'  della  caserma  del  Corpo
forestale di Fiuminata attesa la necessita' di continuare a garantire
l'uso  istituzionale  dell'immobile  contestualmente  alla  messa  in
sicurezza; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione degli interventi; 
  Ritenuto  di  potersi  avvalere,   previa   stipula   di   apposita
convenzione ai sensi dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  29  luglio  2021,  della  Struttura  per  la
progettazione di beni e  di  edilizia  pubblica,  incardinata  presso
l'Agenzia del demanio per tutte  le  attivita'  di  supporto  per  lo
sviluppo e la verifica di progettualita', da attuarsi anche  mediante
attivita' di project management e di RUP della stazione appaltante  e
dei necessari supporti,  oltre  che  per  la  digitalizzazione  e  il
potenziamento delle funzioni tecnico-operative, nonche' per l'ufficio
di direzione lavori e commissione di  collaudo,  con  l'obiettivo  di
accelerare  le  procedure   di   attuazione   degli   interventi   di
ricostruzione, affinche' gli stessi siano tempestivamente realizzati; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il gestore  dei  Servizi  energetici
S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica
nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi  sismici  a
far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria),
nell'ambito dei lavori di  ripristino,  riparazione  e  ricostruzione
degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Ritenuto opportuno per il numero di soggetti coinvolti istituire un
Tavolo di  coordinamento  al  fine  di  monitorare  le  attivita'  di
ricostruzione e rendere sinergiche e maggiormente efficaci le  azioni
di ogni singolo soggetto coinvolto; 
  Considerato che gli  interventi  complessivamente  intesi,  oggetto
della richiesta di attivazione dei poteri in deroga,  sono  elencati,
con i  relativi  importi  presuntivi  stimati  indicati  affianco  di
ciascuno di essi, nella relazione dell'Agenzia del  demanio  allegata
alla  presente  ordinanza  (Allegato  1),   per   costituirne   parte
integrante e sostanziale; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi  i
servizi di  ingegneria  e  architettura  di  importo  inferiore  agli
importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della ricostruzione; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma  2,  lettera  b),
del decreto-legge n. 76 del  2020,  quanto  al  numero  di  operatori
economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza  e
rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95,
comma 4, e 148, comma 6, del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016
relativamente  alla  possibilita'  di   adottare   il   criterio   di
aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra  le  soglie  di  cui
all'art.  35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016   e   alla
possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione  automatica  per
importi  inferiori  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non  abbiano  carattere
transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte  ammesse  non
sia  inferiore  a  cinque,  ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni di cui  all'art.  97,  comma  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50  del
2016 nonche' all'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al fine di ridurre  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara il progetto definitivo o di fattibilita' tecnico  economica  per
l'affidamento dei lavori; 
  Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art.  1,  comma  3,
del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo  l'impiego  del  sistema
cd. di inversione procedimentale anche  per  le  procedure  negoziate
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n.  76  del  2020,  al
fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu'  amministrazioni  rende  necessaria  per  tutti  gli  interventi
considerati l'attivazione della Conferenza dei  servizi  speciali  di
cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne
la disciplina; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di  cui
all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001,  n.  327  prevedendo  che  l'approvazione  dei  progetti
relativi  agli  interventi  costituiscano  variante  agli   strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri  siano
acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale  di  cui  all'art.  5
della presente ordinanza; 
  Considerato  che  per  gli  affidamenti  di  contratti  di  importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 si rende opportuno derogare all'art.  32,  comma  9,  del
decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  riconoscendo  al   soggetto
attuatore la facolta' di procedere per la stipula dei contratti sopra
le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016
anche in deroga al termine dilatorio di cui alla precitata norma; 
  Considerata  l'esigenza  di  potere  accelerare  l'affidamento  dei
lavori relativi ad interventi di recupero o ripristino delle  lesioni
post-sisma (che non siano  adeguamento/miglioramento  sismico  per  i
quali  siano  previsti  invece  rinnovo  o  sostituzioni   di   parti
strutturali o di impianti), si rende opportuno consentire al soggetto
attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo  n.  50  del
2016, di potere affidare i lavori ponendo a base di gara il  progetto
definitivo.  In  tal  caso,  entro  e   non   oltre   trenta   giorni
dall'approvazione dei progetti il  soggetto  attuatore  autorizza  la
consegna dei lavori sotto riserva di legge; 
  Considerata la necessita' di  poter  procedere  al  collaudo  delle
opere  con  la  massima  celerita'  e  tempestivita'  propria   della
ricostruzione  con  riguardo  agli  interventi   di   demolizione   e
ricostruzione, consentendo, in deroga all'art. 2-bis della  legge  29
luglio 1949, 717, la collaudabilita' dell'opera anche nelle more  del
versamento delle somme di cui all'art. 1 della medesima legge n.  717
del 1949 all'avvio delle procedure con la  Soprintendenza  competente
per l'integrazione nel manufatto di un'opera d'arte  ai  sensi  della
citata legge n.  717  del  1949,  e  delle  linee  guida  applicative
approvate con decreto ministeriale del 15 maggio 2017; 
  Considerata l'esigenza  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
realizzazione  degli  interventi  e  di   applicare,   pertanto,   le
disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza speciale n.  21  del  9
agosto 2021; 
  Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione  sopra
elencati e meglio dettagliati nel  prosieguo,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110  del  2020,  l'ing.  Gianluca  Loffredo
quale sub Commissario per gli interventi che ricadono nel  territorio
della Regione Marche, e l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario
per quelli che ricadono nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria; 
  Dato atto  che  il  Commissario  straordinario,  avvalendosi  della
facolta' prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio
dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e
della  trasparenza  delle  procedure  connesse   alla   ricostruzione
pubblica  post-sisma»  sottoscritto  in  data  2  febbraio  2021,  ha
richiesto all'ANAC un parere  preventivo  sulla  presente  ordinanza,
giusta nota in data 30 settembre 2021 prot. n. CGRTS - 54053; 
  Vista     la     nota     acquisita      al      protocollo      n.
CGRTS-0055401-A-05/10/2021, con  la  quale  l'ANAC  ha  rappresentato
alcune  osservazioni  in  merito  a  talune  previsioni  inserite  in
ordinanza, di cui si e' tenuto conto nella stesura della stessa; 
  Accertata con la Direzione generale della  Struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del  30  settembre
2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione,  principi  generali  e  individuazione  degli
           interventi di particolare criticita' e urgenza 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110  del  2020,  la  ricostruzione  degli  immobili
elencati al comma 2, lettere a) e b), ubicati nei Comuni di Camerino,
Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle  di
Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San
Severino  Marche,  Montemonaco,  Castignano,   Tolentino,   Accumoli,
Amatrice,  Cittaducale,  Serravalle  in  Chienti,  Rieti,  Fiuminata,
Norcia,  Sant'Anatolia  di  Narco,  Spoleto,  Cerreto   di   Spoleto,
Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli. 
  2. Ai sensi delle norme richiamate in  premessa  e'  individuato  e
approvato come urgente  e  di  particolare  criticita'  il  complesso
unitario degli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati
dagli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria a decorrere dal 24 agosto 2016 nei comuni di  cui  al
comma 1, meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza,
con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa  stima
previsionale: 
    a) opere riconducibili agli interventi individuati  nell'Allegato
1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020: 
      1) demolizione  e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Montereale  (AQ)  per  l'importo   previsionale   stimato   di   euro
3.961.000,00 (ID ordinanza 41); 
      2) manutenzione straordinaria caserma dei Vigili del  fuoco  di
Teramo per l'importo previsionale stimato di  euro  2.208.423,25  (ID
ordinanza 77); 
      3) manutenzione straordinaria ex carceri giudiziarie di  Teramo
(Archivio  di  Stato  e  Ministero  della  giustizia)  per  l'importo
previsionale stimato di euro 763.824,25 (ID ordinanza 78); 
      4) manutenzione straordinaria ex ufficio del  registro  (uffici
MEF)  di  Teramo  per  l'importo   previsionale   stimato   di   euro
1.520.964,25 (ID ordinanza 79); 
      5) demolizione  e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Amatrice (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 4.300.208,68
(ID ordinanza 352); 
      6) demolizione  e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Accumoli (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 1.941.177,44
(ID ordinanza 274); 
      7) manutenzione straordinaria caserma ex Scuola Corpo forestale
di Cittaducale  (RI)  per  l'importo  previsionale  stimato  di  euro
3.713.531,67 (ID ordinanza 374); 
      8)  manutenzione  straordinaria  caserma  dei  Carabinieri   di
Cittaducale  (RI)  per  l'importo  previsionale   stimato   di   euro
3.314.818,07 (ID ordinanza 375); 
      9) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Visso
(MC) per l'importo previsionale  stimato  di  euro  1.812.019,15  (ID
ordinanza 948); 
      10) demolizione e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Serravalle di Chienti (MC) per l'importo previsionale stimato di euro
3.048.142,72 (ID ordinanza 945); 
      11) demolizione e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Arquata del Tronto (AP) per l'importo previsionale  stimato  di  euro
2.664.177,81 (ID ordinanza 930); 
      12) demolizione e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Montegallo  (AP)  per  l'importo   previsionale   stimato   di   euro
2.633.577,26 (ID ordinanza 934); 
      13) demolizione e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Fiastra (MC) per l'importo previsionale stimato di euro  3.026.173,52
(ID ordinanza 939); 
      14) demolizione e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Pieve  Torina  (MC)  per  l'importo  previsionale  stimato  di   euro
3.015.575,60 (ID ordinanza 943); 
      15) demolizione e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Ussita  (MC),  importo  da  scheda  C.I.R.  euro  2.528.428,41   gia'
autorizzato  ex  ordinanza  109  del  2020  per  l'importo  di   euro
5.425.000,00 (ID ordinanza 947); 
      16) demolizione e  ricostruzione  caserma  dei  Carabinieri  di
Castelsantangelo  Sul  Nera  (MC),  importo  da  scheda  C.I.R.  euro
2.528.428,41 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020 per l'importo
di euro 2.800.000,00 (ID ordinanza 937); 
      17) manutenzione straordinaria caserma dei Vigili del fuoco  di
Camerino (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.949.847,74
(ID ordinanza 936); 
      18) manutenzione straordinaria caserma della Guardia di finanza
di Ascoli Piceno, importo da scheda  C.I.R.  euro  2.600.000,00  gia'
autorizzato  ex  ordinanza  109  del  2020  per  l'importo  di   euro
2.000.000,00 (ID ordinanza 931); 
      19) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri  di  San
Severino Marche (MC), importo da scheda C.I.R. euro 3.369.628,52 gia'
autorizzato  ex  ordinanza  109  del  2020  per  l'importo  di   euro
3.200.000,00 (ID ordinanza 944); 
      20)  manutenzione  straordinaria  caserma  dei  Carabinieri  di
Montemonaco (AP), importo da scheda  C.I.R.  euro  1.028.496,78  gia'
autorizzato  ex  ordinanza  109  del  2020  per  l'importo  di   euro
930.000,00 (ID ordinanza 935); 
      21)  manutenzione  straordinaria  caserma  dei  Carabinieri  di
Ascoli Piceno per l'importo previsionale stimato di euro 3.004.579,04
(ID ordinanza 932); 
      22)  manutenzione  straordinaria  caserma  dei  Carabinieri  di
Castignano  (AP),  importo  da  scheda  C.I.R.  euro  54.195,00  gia'
autorizzato  ex  ordinanza  109  del  2020  per  l'importo  di   euro
130.000,00 (ID ordinanza 933); 
      23)  manutenzione  straordinaria  caserma  dei  Carabinieri  di
Tolentino  (MC),  importo  da  scheda  C.I.R.  euro  695.961,13  gia'
autorizzato  ex  ordinanza  109  del  2020  per  l'importo  di   euro
300.000,00 (ID ordinanza 946); 
      24)  manutenzione  straordinaria  caserma  dei  Carabinieri  di
Castelsantangelo -  Rifugio  (MC),  importo  da  scheda  C.I.R.  euro
176.442,34 gia' autorizzato ex ordinanza 109 del 2020  per  l'importo
di euro 60.000,00 (ID ordinanza 938); 
    b)  opere  riconducibili  a  nuovi  interventi   non   ricompresi
nell'allegato all'ordinanza n. 109 del 2020: 
      25) miglioramento sismico - stazione ferroviaria di Triponzo  -
Cerreto di Spoleto (PG) per l'importo previsionale  stimato  di  euro
390.000,00; 
      26)  miglioramento   sismico   -   magazzino   merci   stazione
ferroviaria di Serravalle - Norcia (PG)  per  l'importo  previsionale
stimato di euro 138.000,00; 
      27) demolizione e ricostruzione - stazione ferroviaria - Norcia
(PG) per l'importo previsionale stimato di euro 670.000,00; 
      28) miglioramento sismico  -  casello  ferroviario  Castel  San
Felice - Sant'Anatolia  di  Narco  (PG)  per  l'importo  previsionale
stimato di euro 130.000,00; 
      29) miglioramento sismico -  deposito  officina  ferroviaria  -
Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.380.000,00; 
      30)  miglioramento  sismico  -   fabbricato   ferroviario   per
viaggiatori - Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro
1.100.000,00; 
      31) miglioramento sismico - magazzino ferroviario merci Spoleto
(PG) per l'importo previsionale stimato di euro 218.000,00; 
      32) miglioramento sismico - stazione ferroviaria di Caprareccia
Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 465.000,00; 
      33) demolizione e ricostruzione  -  caserma  agenti  -  polizia
penitenziaria - Sulmona (AQ)  cofinanziato  con  il  Ministero  della
giustizia  per  l'importo  previsionale  stimato   totale   di   euro
4.105.500,00 di cui euro 3.000.000,00 finanziato dal Ministero  della
giustizia; 
      34) adeguamento sismico - stazione Comando dei  Carabinieri  di
Sulmona (AQ) per l'importo previsionale stimato di euro 6.988.837,00; 
      35)  nuova  costruzione  -  stazione  Comando  dei  Carabinieri
Forestali di Castelli (TE) per l'importo previsionale stimato di euro
2.000.000,00; 
      36) miglioramento sismico - porzione Convento  di  S.  Domenico
nel Comune di Teramo  per  l'importo  previsionale  stimato  di  euro
1.288.000,00; 
      37)  adeguamento  sismico  -  Hangar  XVI   nucleo   elicotteri
Carabinieri  Rieti  per  l'importo  previsionale  stimato   di   euro
7.000.000,00; 
      38) adeguamento  sismico  -  fabbricato  via  Ricci  Rieti  per
l'importo previsionale stimato di euro 544.787,31; 
      39) nuova costruzione - rep. Carabinieri p.n. «Monti Sibillini»
nel Comune di Visso (MC) per l'importo previsionale stimato  di  euro
4.500.000,00; 
      40) adeguamento sismico - stazione  Carabinieri  forestale  nel
Comune di Fiuminata (MC) per l'importo previsionale stimato  di  euro
1.153.000,00; 
      41) ristrutturazione ed adeguamento sismico - caserma CC ed  ex
carcere di Camerino (MC) per l'importo previsionale stimato  di  euro
10.325.000,00. 
  3. Gli interventi risultano  connotati  da  particolare  urgenza  e
criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
dell'Agenzia del demanio Allegato 1 alla presente ordinanza: 
    a) gli interventi oggetto della presente  ordinanza  assumono  un
carattere di  urgenza  per  la  necessita',  relativamente  ai  Corpi
militari ed altre amministrazioni, di  garantirne  la  ricollocazione
tenuto conto che gli  stessi  sono  attualmente  ospitati  in  locali
provvisori, e relativamente alle  altre  amministrazioni  governative
per la necessita' di salvaguardarne la funzione strategica svolta; 
    b) alcuni degli interventi sono  di  particolare  valore  per  la
comunita' locale perche' interessano il centro storico  e  concernono
edifici  storici  vincolati  o  che  comunque  rivestono   un   ruolo
particolarmente importante per  la  collettivita'  sotto  il  profilo
simbolico e funzionale; 
    c) gli interventi sono urgenti anche per impedire, in ragione dei
cinque  anni  gia'  trascorsi  dal  sisma,  le  criticita'  derivanti
dall'ammaloramento delle opere  provvisionali  e  l'aggravarsi  della
situazione di inagibilita' di alcune singole strutture che  rischiano
di compromettere il pregio storico  architettonico  o  le  condizioni
gia' precarie degli edifici coinvolti; 
    d) alcuni degli interventi risultano particolarmente critici  per
le loro interconnessioni con la ricostruzione degli altri  edifici  e
per il numero di soggetti coinvolti. 
  4. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta dai rappresentanti
dell'Agenzia del demanio, nell'Allegato n. 1 alla presente  ordinanza
sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione,  la
natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi
anche  di  quelli  afferenti  all'attivita'  di  progettazione,  alle
prestazioni     specialistiche      derivanti      dall'effettuazione
dell'intervento e delle altre spese tecniche.