Art. 4 
 
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni procedimentali
             e autorizzative per gli interventi pubblici 
 
  1. Per i motivi di cui in  premessa  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste  dal  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni, dal  decreto-legge  n.  76  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  120  del  2021,  dal
decreto-legge n. 77 del 2021  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  108  del  2021   e   dalle   ordinanze   del   Commissario
straordinario, il soggetto attuatore puo' realizzare  gli  interventi
di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate  e  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4  e  30  del  citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei  principi  di  tutela  della
salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di  progettazione  di
importo inferiore o pari a euro 150.000, e' consentito  l'affidamento
diretto; 
    b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura  negoziata,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e  dei  principi  di
cui all'art. 30 del decreto legislativo  n.  50  del  2016.  L'avviso
riportante  l'esito   della   procedura   di   affidamento   contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
    c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria  e  architettura,  di  importo  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
consentito  ricorrere   alla   procedura   negoziata   senza   previa
pubblicazione del bando di  gara  di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno  cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30
del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso  riportante  l'esito
della procedura  di  affidamento  contiene  l'indicazione  anche  dei
soggetti invitati. Resta ferma la possibilita' per tale tipologia  di
interventi di esperire una procedura ordinaria aperta  in  base  alle
specifiche esigenze  e  caratteristiche  dell'appalto,  eventualmente
anche  ricorrendo  all'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa   e
mantenendo tutte le altre accelerazioni,  anche  tenuto  conto  delle
esigenze  di  tempestivita'  e  del  divieto  di   aggravamento   del
procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990. 
  2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma
4, e 148, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
soggetto  attuatore  puo'  adottare,  indipendentemente  dall'importo
posto a base di gara, il criterio di  aggiudicazione  con  il  prezzo
piu' basso e la possibilita' di esercitare la facolta' di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  3. Gli affidamenti di servizi di ingegneria  e  architettura  e  di
progettazione per la ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi, sempre nel rispetto  dei  principi  di
cui  all'art.  23  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,   in
particolare  di  quelli   descritti   nel   comma   1   «livelli   di
progettazione» e 12 «principio di continuita'» del  citato  articolo,
finalizzati ad  assicurare  coerenza  e  coordinamento  tra  le  fasi
progettuali e conseguentemente a velocizzare le successive necessarie
operazioni di verifica e approvazione della progettazione. 
  4. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a) e b) del comma 1. 
  5. in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019,
il soggetto  aggiudicatore  puo'  decidere  che  le  offerte  saranno
esaminate  prima  della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art.  63
del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e  oltre  i  termini  ivi
previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata  se
specificamente prevista negli inviti. 
  6. Per tutti gli interventi, al fine di garantire massima capacita'
produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto  attuatore
puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso  al  doppio
turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 
  7. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi  programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  8. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai  lavori,  la
verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata  in  deroga
al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
anche mediante ricorso alla Struttura per la progettazione  istituita
presso l'Agenzia del demanio, dotata di autonomia operativa  rispetto
alla stazione appaltante. 
  9. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai  lavori,  la
verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata  in  deroga
al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel
caso di interventi di importo superiore alle soglie di  cui  all'art.
35 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  il  mancato  ricorso  ai
soggetti  particolarmente  qualificati  ivi  indicati   deve   essere
specificamente  motivato  in  relazione  ad  effettive   e   concrete
necessita' di  accelerazione  e  di  speditezza  della  realizzazione
dell'intervento. 
  10. In deroga all'art. 59, comma 1,  quarto  periodo,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, il soggetto  attuatore  puo'  affidare  i
lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo.  In  tal  caso,
entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione  dei  progetti,  il
soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle  prestazioni  oggetto
di contratto sotto riserva di legge. 
  11. Per la realizzazione degli interventi, il  soggetto  attuatore,
tenuto conto della estrema urgenza degli stessi, puo'  procedere,  ai
sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77  del  2021,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 59, commi 1,  1-bis  e  1-ter  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della  progettazione
ed  esecuzione  dei  lavori  anche  sulla  base   del   progetto   di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali  minimi
descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207  del  2010  e  tenendo
conto delle linee guida per la redazione del progetto di fattibilita'
tecnico economica da  porre  a  base  dell'affidamento  di  contratti
pubblici di lavori del PNRR e  de  PNC  approvate  con  voto  n.  66,
emanato nel corso della seduta del  29  luglio  2021,  dall'Assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
  12. Con  riferimento  a  tutti  gli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione,  anche  in  itinere,  e'  ammessa  la  collaudabilita'
dell'opera all'avvio con la soprintendenza competente delle procedure
per l'integrazione nel manufatto  dell'opera  d'arte  prevista  dalla
legge n. 717 del 1949 in deroga all'art. 2-bis della  medesima  legge
n. 717 del 1949 nelle more dei versamenti di cui all'articolo 1 della
medesima legge. 
  13. Il soggetto attuatore puo' prevedere in tutte le  procedure  di
gara la gestione e consegna dei lavori per parti  funzionali  secondo
le  esigenze  acceleratorie  e  le  tempistiche  del   cronoprogramma
ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 
  14. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi  di
cui alla presente ordinanza  costituiscono  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 5 della presente
ordinanza. 
  15. Al  fine  di  effettuare  gli  interventi  di  ricostruzione  o
adeguamento nel minor  tempo  possibile,  secondo  la  piu'  efficace
programmazione della gestione delle attivita' pubbliche, il  soggetto
attuatore puo' inserire nel quadro  economico  degli  interventi  gli
oneri  strettamente   necessari   all'individuazione   di   soluzioni
temporanee  e  ai  relativi  costi  occorrenti   per   il   prosieguo
dell'attivita',  considerandole   disponibili   anche   nel   periodo
antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il  tempo  strettamente
necessario alla conclusione degli interventi di cui all'art. 1  della
presente ordinanza. 
  16.  Al  fine  di  accelerare  l'approvazione  dei  progetti  e  la
cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della  presente
ordinanza,  il  soggetto  attuatore  puo'  procedere  all'occupazione
d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o  asservimenti  adottando
tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza  di  due
testimoni degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto
disposto in materia di  tutela  dei  diritti  dei  proprietari  e  di
indennita'  di  esproprio.  La  data  e  l'orario   del   sopralluogo
finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione in possesso  sono  rese  note  a  mezzo  di  avviso  da
pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio  del  comune  che
assume valore di notifica a tutti  i  soggetti  interessati.  Per  le
occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni  delle  aree
occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini
di legge previsti dal testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e  successive  modificazioni,
sono ridotti alla meta'. 
  17. Per  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di  attuazione  degli
interventi, il  soggetto  attuatore  potra'  prevedere  nei  relativi
documenti di gara l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3
dell'ordinanza speciale n. 21 del 2021. 
  18. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza,
agli interventi  della  ricostruzione  pubblica  ivi  considerati  si
applicano in ogni caso le norme del codice  dei  contratti  pubblici,
approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del
decreto-legge n. 76 del 2020 come convertito con modificazione  dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120 e del decreto-legge n.  77  del  2021
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108  ove
applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali. 
  19. Rimane, in ogni  caso,  facolta'  del  sub  Commissario  e  dei
soggetti  attuatori  applicare   ogni   ulteriore   disposizione   di
semplificazione e accelerazione prevista dalla normativa vigente, ove
piu' favorevole.