Art. 4 Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni procedimentali e autorizzative per gli interventi pubblici 1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2021, dal decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, e' consentito l'affidamento diretto; b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Resta ferma la possibilita' per tale tipologia di interventi di esperire una procedura ordinaria aperta in base alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'appalto, eventualmente anche ricorrendo all'offerta economicamente piu' vantaggiosa e mantenendo tutte le altre accelerazioni, anche tenuto conto delle esigenze di tempestivita' e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990. 2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e la possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 3. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare di quelli descritti nel comma 1 «livelli di progettazione» e 12 «principio di continuita'» del citato articolo, finalizzati ad assicurare coerenza e coordinamento tra le fasi progettuali e conseguentemente a velocizzare le successive necessarie operazioni di verifica e approvazione della progettazione. 4. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) del comma 1. 5. in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. 6. Per tutti gli interventi, al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 7. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 8. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche mediante ricorso alla Struttura per la progettazione istituita presso l'Agenzia del demanio, dotata di autonomia operativa rispetto alla stazione appaltante. 9. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel caso di interventi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il mancato ricorso ai soggetti particolarmente qualificati ivi indicati deve essere specificamente motivato in relazione ad effettive e concrete necessita' di accelerazione e di speditezza della realizzazione dell'intervento. 10. In deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge. 11. Per la realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza degli stessi, puo' procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e tenendo conto delle linee guida per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e de PNC approvate con voto n. 66, emanato nel corso della seduta del 29 luglio 2021, dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 12. Con riferimento a tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche in itinere, e' ammessa la collaudabilita' dell'opera all'avvio con la soprintendenza competente delle procedure per l'integrazione nel manufatto dell'opera d'arte prevista dalla legge n. 717 del 1949 in deroga all'art. 2-bis della medesima legge n. 717 del 1949 nelle more dei versamenti di cui all'articolo 1 della medesima legge. 13. Il soggetto attuatore puo' prevedere in tutte le procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 14. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 5 della presente ordinanza. 15. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' pubbliche, il soggetto attuatore puo' inserire nel quadro economico degli interventi gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attivita', considerandole disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza. 16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. 17. Per garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' prevedere nei relativi documenti di gara l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 2021. 18. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica ivi considerati si applicano in ogni caso le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge n. 76 del 2020 come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali. 19. Rimane, in ogni caso, facolta' del sub Commissario e dei soggetti attuatori applicare ogni ulteriore disposizione di semplificazione e accelerazione prevista dalla normativa vigente, ove piu' favorevole.