Art. 6 Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione 1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio degli interventi, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto dai rappresentanti degli enti di volta in volta interessati dall'intervento e, in particolare, da: a) sub Commissario designato ai sensi dell'art. 2; b) direttore dell'Agenzia del demanio o suo delegato; c) il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o, nel caso di immobili in loro utilizzo, il comandante generale della Guardia di finanza, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, limitatamente agli interventi riguardanti impianti ferroviari, un rappresentante del soggetto concessionario dell'impianto, tutti con facolta' di delega; d) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali; e) direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione della regione interessata dall'intervento o suo delegato; f) sindaco del comune interessato dall'intervento o suo delegato; 2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.