Art. 6 
 
               Tavolo permanente per il coordinamento 
                e il monitoraggio della ricostruzione 
 
  1. Al fine di monitorare durante tutta la durata  degli  interventi
lo stato di attuazione della ricostruzione degli edifici di cui  alla
presente ordinanza, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione
un  Tavolo  permanente  di   coordinamento   e   monitoraggio   degli
interventi,  presieduto  dal  Commissario  o,  su  delega,  dal   sub
Commissario, e composto dai rappresentanti degli  enti  di  volta  in
volta interessati dall'intervento e, in particolare, da: 
    a) sub Commissario designato ai sensi dell'art. 2; 
    b) direttore dell'Agenzia del demanio o suo delegato; 
    c) il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o, nel  caso
di immobili in loro utilizzo, il comandante generale della Guardia di
finanza, il  capo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e,
limitatamente agli interventi  riguardanti  impianti  ferroviari,  un
rappresentante del soggetto concessionario dell'impianto,  tutti  con
facolta' di delega; 
    d) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali; 
    e) direttore dell'ufficio speciale  per  la  ricostruzione  della
regione interessata dall'intervento o suo delegato; 
    f) sindaco del comune interessato dall'intervento o suo delegato; 
  2.  Il  Tavolo  ha  il  compito  di  monitorare  le  attivita'   di
ricostruzione proponendo  eventuali  integrazioni  delle  azioni  che
possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu'  critici
e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente  efficaci
le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.