Art. 7 Disposizioni finanziarie 1. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1 e' pari complessivamente a euro 100.255.745,35. La spesa per gli interventi gia' finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della presente ordinanza, per un importo totale di euro 57.859.621,04, trova copertura, quanto a euro 56.479.092,27 nell'ambito delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.380.528,77 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; l'ulteriore spesa per i nuovi interventi indicati con i numeri da 25 a 41 di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della presente ordinanza, come da importo stimato in base ai quadri tecnici economici e quantificato complessivamente in euro 42.396.124,31 trova copertura, quanto a euro 3.000.000,00 con finanziamento del Ministero della giustizia, e quanto a euro 39.396.124,31 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 2. L'importo dei singoli interventi e' determinato in via conclusiva, con decreto del Commissario straordinario, all'esito dell'approvazione del progetto definitivo, nel rispetto del relativo quadro economico. 3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza, entro i limiti strettamente necessari, l'Agenzia del demanio all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie; b) anche a copertura degli eventuali maggiori costi per il completamento dei singoli interventi oggetto della presente ordinanza, su proposta del soggetto attuatore e previa autorizzazione all'utilizzo delle disponibilita' finanziarie da parte del sub Commissario con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario. 4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo; b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico. 5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati. 6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 7. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'art. 3, gli oneri di cui al presente articolo sono rideterminati in funzione degli importi che trovano copertura con le risorse di cui al comma 106, dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018 e le relative economie rientrano nella disponibilita' del fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. A tal fine il Commissario straordinario provvede con proprio decreto.