Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  La  spesa  per  gli  interventi  di  cui  all'art.  1  e'  pari
complessivamente a euro 100.255.745,35. La spesa per  gli  interventi
gia' finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettera a), della presente ordinanza, per un importo  totale
di euro 57.859.621,04, trova copertura, quanto a  euro  56.479.092,27
nell'ambito  delle  risorse  gia'  stanziate  con   l'ordinanza   del
Commissario  straordinario  n.  109  del  2020,  e  quanto   a   euro
1.380.528,77 all'interno delle risorse a  valere  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, che presenta la necessaria  disponibilita';  l'ulteriore  spesa
per i nuovi interventi indicati con i  numeri  da  25  a  41  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), della presente  ordinanza,  come  da
importo stimato in base ai quadri tecnici  economici  e  quantificato
complessivamente in euro 42.396.124,31 trova copertura, quanto a euro
3.000.000,00 con  finanziamento  del  Ministero  della  giustizia,  e
quanto a euro 39.396.124,31 all'interno delle risorse a valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. 
  2.  L'importo  dei  singoli  interventi  e'  determinato   in   via
conclusiva, con  decreto  del  Commissario  straordinario,  all'esito
dell'approvazione del progetto definitivo, nel rispetto del  relativo
quadro economico. 
  3.  Fatte  salve  le  modifiche  preventivamente  individuate   nei
documenti  di  gara  ed  eventuali  ulteriori  esigenze  strettamente
connesse  alla  realizzazione  della  singola  opera,  le   eventuali
disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate: 
    a) per il completamento dell'opera  da  cui  le  stesse  si  sono
generate; in tal caso il sub Commissario autorizza,  entro  i  limiti
strettamente necessari,  l'Agenzia  del  demanio  all'utilizzo  delle
predette disponibilita' finanziarie; 
    b) anche a  copertura  degli  eventuali  maggiori  costi  per  il
completamento  dei  singoli   interventi   oggetto   della   presente
ordinanza, su proposta del soggetto attuatore e previa autorizzazione
all'utilizzo  delle  disponibilita'  finanziarie  da  parte  del  sub
Commissario  con  proprio  decreto  e  su  delega   del   Commissario
straordinario. 
  4. Ai fini di quanto previsto al comma 3: 
    a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli
edifici  derivanti  da  ribassi  d'asta  sono   rese   immediatamente
disponibili nella misura dell'80% dell'importo; 
    b)  all'esito  del  collaudo  sono  rese  disponibili  tutte   le
disponibilita' finanziarie maturate a  qualsiasi  titolo  sul  quadro
economico. 
  5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma  3
non fossero sufficienti a coprire gli  scostamenti  tra  gli  importi
degli  interventi  programmati  e  quelli  effettivamente   derivanti
dall'approvazione  dei  progetti,  dai  relativi  computi  metrici  e
dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse
del «Fondo di  accantonamento  per  le  ordinanze  speciali»  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal  caso,  il
Commissario  straordinario,  con  proprio  decreto,  attribuisce   le
risorse necessarie  per  integrare  la  copertura  finanziaria  degli
interventi programmati. 
  6. Ove non ricorra l'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  le  eventuali
economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1,
tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario. 
  7. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'art. 3, gli oneri di cui al
presente articolo sono rideterminati in funzione  degli  importi  che
trovano copertura con le risorse di cui al comma  106,  dell'art.  1,
della legge n. 145 del 2018 e le relative  economie  rientrano  nella
disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'art.   4,   comma   3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016. 
  8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il  riconoscimento
degli incentivi del decreto interministeriale  16  febbraio  2016  da
parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a. si applica  l'art.  8
dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della  rideterminazione  degli
importi e del concorso alla copertura  finanziaria  conseguente  agli
incentivi provenienti dal conto termico. A tal  fine  il  Commissario
straordinario provvede con proprio decreto.