Art. 2 
 
Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso
                 ed all'assistenza alla popolazione 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita
dall'evento emergenziale  di  cui  in  premessa,  e'  autorizzata  la
donazione, in favore dell'Ucraina, con le modalita' di cui  al  comma
2, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1. 
  2. Alla donazione dei beni di  cui  al  comma  1  si  provvede  con
scambio di note con le  autorita'  dell'Ucraina  accompagnato  da  un
verbale  sottoscritto  al  momento  della  consegna.   In   caso   di
intermediazione delle autorita' di altro Paese  membro  della  Unione
europea incaricato di gestire l'hub logistico interessato il  verbale
di  consegna  potra'  essere  sottoscritto  dai   rappresentanti   di
quest'ultimo Paese. 
  3. Al reintegro dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6.