Art. 2 Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione 1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento emergenziale di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore dell'Ucraina, con le modalita' di cui al comma 2, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1. 2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorita' dell'Ucraina accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna. In caso di intermediazione delle autorita' di altro Paese membro della Unione europea incaricato di gestire l'hub logistico interessato il verbale di consegna potra' essere sottoscritto dai rappresentanti di quest'ultimo Paese. 3. Al reintegro dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6.