Art. 3 
 
Disposizioni  finalizzate  a  garantire  la  piena  operativita'  del
             Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. Al personale del Dipartimento della protezione civile  impiegato
ai sensi del comma 2 dell'art.  1  e'  corrisposta,  in  deroga  alla
contrattazione  collettiva  nazionale  di  comparto,  per   l'impiego
all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna  durante  la
vigenza  dello  stato   di   emergenza,   una   speciale   indennita'
omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di  missione,
forfettariamente parametrata  su  base  mensile  a  trecento  ore  di
straordinario festivo e notturno, determinata  con  riferimento  alla
specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. 
  2. Alla Croce rossa italiana  e'  riconosciuto  il  rimborso  delle
spese per vitto ed alloggio sostenute dal proprio personale impiegato
all'estero per  il  contesto  emergenziale  in  rassegna  durante  la
vigenza dello stato di emergenza. 
  3. Ai volontari  di  protezione  civile  si  applicano  i  benefici
normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sulle risorse dell'art. 6.