Art. 3 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile 1. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. 2. Alla Croce rossa italiana e' riconosciuto il rimborso delle spese per vitto ed alloggio sostenute dal proprio personale impiegato all'estero per il contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza. 3. Ai volontari di protezione civile si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell'art. 6.