Art. 4 
 
Ricognizione delle  richieste  di  assistenza  e  donazione  di  beni
  finalizzate al soccorso e all'assistenza alla popolazione. 
  1. In ragione dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna
e delle ulteriori richieste che  potranno  essere  rappresentate  dal
Meccanismo unionale  di  protezione  civile,  il  Dipartimento  della
protezione civile cura la ricognizione e valutazione delle  ulteriori
disponibilita' di  personale,  mezzi,  attrezzature  e  materiali  da
inviare negli hub logistici individuati  dall'Unione  europea  ovvero
nelle localita' individuate dagli altri  Paesi  richiedenti  ai  fini
dell'invio  delle  conseguenti  offerte  di  assistenza,  tramite  il
sistema Common emergency communication and information system (CECIS)
dell'Unione europea. 
  2. A seguito dell'accettazione delle offerte di cui al comma 1,  il
Dipartimento della protezione civile  provvede  alla  quantificazione
delle risorse necessarie per  il  trasporto  e,  ove  necessario,  il
reintegro dei beni di cui trattasi rientranti nelle attivita' di  cui
all'art. 25, comma  2,  lettera  a).  Ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, il Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  provvede  a  trasmettere  la
prevista relazione per le successive deliberazioni del Consiglio  dei
ministri per lo stanziamento delle ulteriori  risorse  finanziarie  a
tal fine necessarie e l'autorizzazione  alla  spesa  nell'ambito  del
Fondo per le emergenze nazionali di  cui  all'art.  44  del  medesimo
decreto. 
  3. Alla definizione delle modalita' di reintegro dei beni di cui al
comma 2 si provvede con apposite ordinanze del Capo del  Dipartimento
della protezione civile.