Art. 4 Ricognizione delle richieste di assistenza e donazione di beni finalizzate al soccorso e all'assistenza alla popolazione. 1. In ragione dell'evoluzione del contesto emergenziale in rassegna e delle ulteriori richieste che potranno essere rappresentate dal Meccanismo unionale di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione e valutazione delle ulteriori disponibilita' di personale, mezzi, attrezzature e materiali da inviare negli hub logistici individuati dall'Unione europea ovvero nelle localita' individuate dagli altri Paesi richiedenti ai fini dell'invio delle conseguenti offerte di assistenza, tramite il sistema Common emergency communication and information system (CECIS) dell'Unione europea. 2. A seguito dell'accettazione delle offerte di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il trasporto e, ove necessario, il reintegro dei beni di cui trattasi rientranti nelle attivita' di cui all'art. 25, comma 2, lettera a). Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a trasmettere la prevista relazione per le successive deliberazioni del Consiglio dei ministri per lo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie a tal fine necessarie e l'autorizzazione alla spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del medesimo decreto. 3. Alla definizione delle modalita' di reintegro dei beni di cui al comma 2 si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.