(Allegato)
 
                                                             Allegato 
 
Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti  sul
bilancio di previsione delle regioni e delle  province  autonome  per
gli esercizi 2022-2024 
 
Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23  dicembre  2005,
n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213. 
    1. Le presenti linee guida per la predisposizione  da  parte  del
Collegio dei revisori dei  conti  della  relazione  sul  bilancio  di
previsione delle regioni e delle province autonome, per gli  esercizi
2022-2024, sono adottate in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui
all'art.  1,  comma  3,  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
    La recata normativa ha esteso alle regioni la disciplina prevista
per gli enti locali (art. 1, comma 166 e  seguenti,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266), in forza della quale gli organi di  revisione
degli enti sono tenuti a inviare alle Sezioni regionali di  controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e  sul
rendiconto,  in  conformita'  ai   criteri   e   alle   linee   guida
unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie. 
    La valorizzazione dell'autonomia  degli  enti  territoriali,  nel
quadro ordinamentale delineato  dal  decreto-legge  n.  174/2012,  si
correla al rafforzamento dei controlli, connotati  dai  caratteri  di
neutralita' e indipendenza, della magistratura contabile. 
    Alla Corte dei conti e' devoluto il  compito  di  verificare  che
l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di legalita'
finanziaria,  trasparenza,  economicita',  efficacia,  efficienza   e
avvenga nel rispetto di primari interessi  di  rango  costituzionale,
quali  la  tutela  dell'unita'   economica   della   Repubblica,   il
coordinamento della finanza pubblica, il rispetto degli equilibri  di
bilancio  e  l'osservanza  dei  vincoli  derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. 
    La giurisprudenza costituzionale ha indicato il  perimetro  e  le
coordinate del  sistema  dei  controlli  devoluto  alla  magistratura
contabile,  sia  con  riguardo  alle   prerogative   della   potesta'
legislativa regionale (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) che
con riferimento alla necessaria funzione di accountability svolta dai
documenti di bilancio, in ordine  alle  modalita'  di  impiego  delle
risorse e dei risultati conseguiti, in ragione della  responsabilita'
democratica connessa al mandato degli amministratori, la  cui  azione
deve essere improntata anche al rispetto del  principio  dell'equita'
intergenerazionale. 
    In  tale  prospettiva  si  colloca,  dunque,  il  ruolo   tecnico
dell'organo di revisione delle regioni, istituito dall'art. 14, comma
1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, che  deve  vigilare
sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione,
secondo quanto previsto  dall'art.  72  del  decreto  legislativo  n.
118/2011. In tal senso, la  puntuale  compilazione  del  questionario
oltre ad essere funzionale alle  esigenze  informative  sottese  alle
presenti linee guida agevolera'  gli  ulteriori  approfondimenti  che
potranno essere oggetto  di  specifica  istruttoria  da  parte  delle
Sezioni regionali di controllo, anche di  quelle  aventi  sede  nelle
regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  che  pure  si
avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata,  delle
informazioni risultanti dalla relazione-questionario che gli enti  di
rispettiva competenza devono compilare. 
    Le informazioni acquisite attraverso la relazione -  questionario
del Collegio dei revisori rappresentano  un  ausilio  per  le  stesse
funzioni della  Sezione  delle  autonomie,  cui  spetta  riferire  al
Parlamento  in  ordine  agli  andamenti  complessivi  della   finanza
regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131). 
    2. Con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente,
nell'ambito  dell'esercizio  della  funzione  di   indirizzo   e   di
programmazione,   definiscono   la   distribuzione   delle    risorse
finanziarie tra i programmi e le attivita' che l'amministrazione deve
realizzare. Il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e
corretta delle previsioni di entrata e di spesa,  in  virtu'  di  una
rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle  operazioni
che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento, in applicazione
dei principi contabili di veridicita', attendibilita', correttezza  e
comprensibilita', evitando le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni
delle singole poste. 
    La finalita' principale della relazione -  questionario  allegata
alle  presenti  linee  guida  consiste  nell'indicare  i  criteri  di
verifica volti  ad  assicurare  che  il  processo  di  programmazione
finanziaria si svolga nel rispetto dei ricordati principi contabili e
delle   compatibilita'    economico-patrimoniali    dell'ente,    nel
presupposto che l'attendibilita', la congruenza  e  la  coerenza  dei
singoli  documenti  di  programmazione   rafforzino   il   grado   di
affidabilita' del bilancio di previsione. 
    La principale novita' che riguarda il ciclo di bilancio 2022-2024
e' rappresentata dall'attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (di seguito, anche PNRR): una  sfida  complessa  per  ogni
amministrazione pubblica del nostro  Paese,  che  impone  anche  alle
regioni  un'attenta  riflessione  sull'adeguatezza  della   struttura
organizzativa nel sostenere i carichi di lavoro  aggiuntivi,  fino  a
riconsiderare le abituali prassi e procedure operative finora seguite
nell'ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali. 
    In sede di audizione, avvenuta  nel  febbraio  2021,  nell'ambito
dell'attivita'  conoscitiva,   svolta   dalle   Commissioni   riunite
bilancio, tesoro e programmazione di Camera  dei  deputati  e  Senato
della Repubblica e politiche dell'Unione europea  del  Senato,  sulla
proposta di Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  le  Sezioni
riunite hanno gia' avuto modo di anticipare un  rischio,  che  emerge
con profili problematici di sempre maggiore nitidezza a mano  a  mano
che si prosegue nel percorso attuativo del PNRR, ossia che  «La  mole
delle nuove risorse da gestire, aggiunte a quelle  gia'  programmate,
infine,   accrescera'   notevolmente   il   carico    amministrativo,
soprattutto in alcuni contesti territoriali meno dotati di competenze
tecniche e gestionali», con la conseguenza che «una  non  sufficiente
reattivita' dell'amministrazione potrebbe  compromettere  l'efficacia
degli interventi pianificati». 
    Pertanto,   ferma   restando   l'attenzione   sulla    stabilita'
finanziaria,   sulla    corretta    applicazione    degli    istituti
dell'armonizzazione contabile nonche' sugli effetti della  perdurante
crisi sanitaria  causata  dalla  pandemia  da  Covid-19  sul  sistema
sanitario regionale, le presenti  linee  guida  valorizzano,  in  una
sezione dedicata (sez.  VIII)  del  questionario,  l'acquisizione  di
informazioni  mirate  alla  verifica  dell'impatto  del  PNRR   sulle
gestioni  delle  regioni  e  delle  province  autonome,   anche   con
riferimento all'adeguatezza di  alcuni  aspetti  organizzativi  degli
enti, al fine di favorire la corretta  applicazione  delle  procedure
relative alla gestione  finanziaria,  per  scongiurare  inefficienze,
ritardi, duplicazioni o sovrapposizione di risorse. 
    Si tratta delle  risorse  finanziarie  complessivamente  messe  a
disposizione con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e  con
il  Piano  nazionale  per  gli  investimenti   complementari   (PNC),
istituito  con  decreto-legge  n.  59/2021,  destinato  a  finanziare
specifiche azioni che integrano e completano il PNRR. 
    La struttura del piano e' «performance based», cioe' fondata  sul
raggiungimento  di  risultati  misurabili.  In  questa   prospettiva,
centrale risulta  il  raffronto  dei  risultati  conseguiti  con  gli
obiettivi programmatici declinati nel Piano  sulla  base  di  cadenze
temporali, ai fini di ricalibrare gli interventi, ove questi  non  si
presentino  in  linea  con  le  scadenze  programmate  o   dimostrino
risultati non corrispondenti agli obiettivi. 
    Il complesso quadro regolatorio del PNRR  prevede  una  serie  di
momenti di verifica e monitoraggio nell'ambito dei soggetti  titolari
degli interventi e di quelli preposti alla sua  attuazione  e  affida
alla Corte dei conti il controllo circa  l'acquisizione  e  l'impiego
delle risorse finanziarie provenienti dai fondi  di  cui  al  PNRR  e
dalle altre fonti di  finanziamento  (Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione-FSC, Piano nazionale per gli investimenti  complementari-PNC
e risorse di bilancio). 
    Il sistema di controlli, per essere efficace,  deve  cogliere  in
corso  d'opera  eventuali  criticita',  individuando  tempestivamente
azioni correttive finalizzate a garantire il rispetto  degli  impegni
presi dall'Italia. 
    Anche i soggetti attuatori diversi dalle amministrazioni centrali
sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e  della  funzionalita'
dei singoli progetti, della regolarita' delle procedure e delle spese
rendicontate  a  valere  sulle  risorse   del   PNRR,   nonche'   del
monitoraggio «a valle». 
    Nell'arco temporale 2021-2026, le regioni e le province  autonome
(art.  9,  decreto-legge  n.  77/2021),  in  qualita'   di   soggetti
attuatori,  sono  chiamate  a  svolgere  un  ruolo  importante  nella
realizzazione dei traguardi («milestones»), previsti per investimenti
o  riforme,  e  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  («targets»)
programmati con  il  PNRR,  cui  e'  correlata  l'assegnazione  delle
risorse in base ad indicatori qualitativi (traguardi) e  quantitativi
(per gli obiettivi). 
    Secondo  stime  del  Governo  (relazione  23  dicembre  2021   al
Parlamento, ex art. 2, comma  2,  lettera  e)  del  decreto-legge  n.
77/2021, sullo stato di realizzazione del Piano), «circa  il  36  per
cento delle risorse del PNRR saranno affidate  a  regioni,  province,
comuni, citta' metropolitane o altre amministrazioni locali». 
    Lo svolgimento dell'articolato  ruolo  affidato  alla  Corte  dei
conti per le verifiche sui fondi del PNRR trova principale attuazione
nell'ambito del controllo sulla gestione (art. 3, comma 4,  legge  14
gennaio 1994 n. 20, richiamato dal decreto-legge n. 77/2021), basato,
in  particolare,  su  valutazioni  di  economicita',  efficienza   ed
efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse  finanziarie
provenienti dai fondi di  cui  al  Piano,  con  uno  spostamento  del
baricentro  dai  controlli  di  conformazione  a  quelli   volti   ad
assicurare la realizzazione degli obiettivi  (siano  essi  riforme  o
investimenti).    Naturalmente,    le    esigenze    di    snellezza,
semplificazione ed efficienza non possono pretermettere o prescindere
dalle verifiche di legalità-regolarita'. 
    In  tale  innovativo  contesto,   il   questionario   in   esame,
precipuamente correlato ai controlli di  legalita'  finanziaria,  nel
prevedere la rilevazione dei dati degli andamenti previsionali  delle
regioni e delle province autonome  riscontra,  nella  sezione  (VIII)
dedicata  al  PNRR,  il  livello  di  coinvolgimento  delle  gestioni
finanziarie regionali con riguardo alle ingenti risorse del Piano, in
quanto la tracciabilita' e la perimetrazione  dei  flussi  finanziari
trasferiti dal bilancio dello Stato garantiscono la loro destinazione
agli obiettivi del PNRR. 
    Nel contempo, le ricordate rilevazioni costituiscono un  supporto
informativo per le ulteriori tipologie di controlli sulla  attuazione
del Piano. 
    3. Di seguito  si  illustrano  sinteticamente  le  distinte  aree
tematiche del  questionario  che,  al  suo  interno,  si  compone  di
quesiti, dedicati all'acquisizione di informazioni sia  di  carattere
qualitativo sia di carattere quantitativo, attraverso la compilazione
di tabelle con dati numerici: 
      -  la  prima  sezione  (Domande   preliminari)   realizza   una
ricognizione dei ricorrenti  adempimenti  di  carattere  contabile  e
finanziario correlati alla programmazione e prevede  la  conferma  di
alcuni quesiti relativi all'analisi della programmazione regionale in
relazione ai  17  Obiettivi  (Sustainable  Development  Goals,  SDGs)
dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile. Per
il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale, il
ruolo  delle  regioni  e'  fondamentale,  per  l'impatto  diretto   e
immediato sulle comunita' amministrate, ma  presenta  ancora  profili
critici.  L'analisi  delle  risposte  pervenute  con  riferimento  al
precedente  questionario  del  bilancio   di   previsione   2021-2023
(deliberazione n.  5/SEZAUT/2021/INPR)  dimostra  che,  sebbene  gran
parte degli enti risulti consapevole dell'importanza di declinare  la
politica di bilancio in modo coerente con gli  obiettivi  dell'Agenda
2030, tale prospettiva non  appare  ancora  compiuta  mentre  risulta
necessaria per accelerare la transizione del nostro  Paese  verso  un
modello  veramente  sostenibile.  Nell'attualita',   tale   direzione
manifesta ancora maggiore rilievo in relazione alla realizzazione del
secondo asse «Transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), che orienta le scelte  amministrative  secondo  il
principio DNSH («Do No Significant Harm»)  del  «non  arrecare  danno
significativo» all'ambiente; 
      - la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa
e  contabile)  affronta,  in  diversi   quesiti,   le   problematiche
gestionali  riguardanti  la  spesa  del  personale,  con  particolare
attenzione ai profili attuativi della disciplina di cui  all'art.  33
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58  e  del  decreto
ministeriale 3 settembre 2019. A  tal  riguardo,  si  rileva  che  le
possibilita' offerte dalle norme in materia di PNRR sul  reclutamento
di personale a cio' destinato (infra, sez. VIII) non devono indurre a
ritenere recessivi i tradizionali profili di contenimento della spesa
del personale e del rispetto dei vincoli correlati  la  cui  verifica
spetta all'organo di revisione. Sotto questo  profilo,  la  spesa  di
personale  continua  a  rappresentare  un   aggregato   significativo
innanzitutto per quanto riguarda la  coerenza  delle  sue  previsioni
rispetto alle assunzioni previste nella programmazione triennale  dei
fabbisogni, nonche' anche ai fini del rispetto dei limiti generali  e
specifici  fissati  dalle  norme  di  coordinamento   della   finanza
pubblica, quali quelli di cui all'art. 1,  commi  557  e  ss.,  della
legge n. 296 del 2006, nonche' quelli di cui all'art.  9,  comma  28,
del decreto-legge  n.  78  del  2010,  concernenti  specificamente  i
rapporti di lavoro a tempo determinato  o  comunque  flessibili,  che
continuano  ad  assumere  a  riferimento  la   corrispondente   spesa
dell'anno 2009. 
    Per le assunzioni a tempo indeterminato, l'art. 33, comma 1,  del
decreto-legge n. 34 del 2019 ha introdotto una  nuova  disciplina  di
determinazione delle capacita' assunzionali delle regioni  a  statuto
ordinario. Questa disciplina, la cui attuazione e'  avvenuta  con  il
decreto ministeriale 3 settembre 2019, prevede un articolato  sistema
basato sul  concetto  di  «sostenibilita'  finanziaria»  della  spesa
complessiva per tutto il personale dipendente, parametrata alla media
delle entrate correnti nell'ultimo  triennio,  e  su  valori  soglia,
differenziati per  fasce  demografiche,  che  consentono  determinate
percentuali di incremento massimo annuale della spesa del  personale,
registrata nel 2018, ai fini dell'assunzione  di  nuovo  personale  a
tempo indeterminato. La Conferenza delle  regioni  e  delle  province
autonome, con il documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019,  ha
fornito ulteriori indicazioni  operative.  Nella  sezione  in  esame,
specifici quesiti riguardano sia l'aggiornamento del piano  triennale
dei fabbisogni (quesito 2.1), sia il rispetto dei descritti limiti di
cui al citato art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 per  le  nuove
assunzioni  a  tempo  indeterminato,  anche  ai  fini  del   rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio (quesiti 2.2, 2.3 e 2.4).  In
particolare, con riguardo ai profili attuativi del ridetto  art.  33,
deve essere sottolineata l'opportunita' di una particolare attenzione
da parte dell'organo di controllo interno sul  percorso  di  graduale
riduzione del suddetto rapporto  nel  caso  in  cui  la  regione  non
rientri nel valore soglia stabilito dall'art. 4  del  citato  decreto
ministeriale 3 settembre 2019. Si rammenta, infine, la necessita'  di
verificare la correttezza  della  quantificazione  delle  risorse  da
destinare al fondo per i trattamenti accessori secondo  le  norme  di
legge  e  dei  contratti  collettivi  (quesito  2.5),  nonche'  della
determinazione  degli  accantonamenti   da   destinare   ai   rinnovi
contrattuali (quesito 2.6 nel questionario allegato); 
      - la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni  quesiti
in ordine alle coperture  finanziarie  finalizzate  al  conseguimento
dell'equilibrio di bilancio, nonche' sul ripiano  del  disavanzo,  le
cui regole sono subordinate al progressivo  e  coerente  risanamento,
alla trasparenza  delle  responsabilita'  di  mandato  assunte  dagli
amministratori, alla sostenibilita', in termini  di  proporzioni  tra
debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 235/2021).  Le  verifiche  continuano  ad
appuntarsi sull'applicazione degli  istituti  contabili  che  possano
impattare sulla  gestione  e  sugli  equilibri  economico-finanziari,
ponendo in  luce  le  differenti  modalita'  di  contabilizzazione  o
eventuali approcci anomali da parte degli enti. 
    Particolare rilievo assume il  fenomeno  delle  anticipazioni  di
liquidita', con riguardo alla nuova disciplina prevista dall'art. 21,
commi 3 e 4 del decreto-legge n. 73/2021 per il pagamento dei  debiti
commerciali  degli  enti  territoriali,  nel  caso  di   carenza   di
liquidita' anche dovuta al protrarsi della  situazione  straordinaria
di emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da
Covid-19 (quesito 3.8). Vengono scrutinate  anche  le  operazioni  di
rinegoziazione delle  anticipazioni  di  liquidita',  secondo  quanto
previsto dai commi 597 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 234/2021
(quesito 3.9). Sono previste verifiche per le voci  di  bilancio  che
possono risultare di incerta copertura,  attraverso  le  informazioni
sull'adeguatezza degli accantonamenti per  le  diverse  tipologie  di
rischio  (contenzioso,  altre  passivita'  potenziali,   perdite   di
societa' partecipate, garanzia debiti commerciali). 
    Viene verificata (quesito 3.22)  la  corretta  considerazione,  a
fini  previsionali,  della  spesa  correlata  alla  restituzione   al
bilancio dello Stato delle somme eventualmente  ricevute  in  eccesso
dal Fondo per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.  111,  comma
1, decreto-legge n. 34/2020, concernente il ristoro della perdita  di
gettito connessa all'emergenza epidemiologica  da  Covid-19,  secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art.  1,  comma  823,  della
legge n. 178/2020; 
      -  la  quarta  sezione  (Sostenibilita'  dell'indebitamento   e
rispetto dei vincoli) e'  intesa,  tradizionalmente,  a  valutare  il
rispetto delle norme  in  tema  di  indebitamento,  considerando  gli
accantonamenti anche in relazione ad eventuali  garanzie  prestate  a
favore di enti o di altri soggetti, nonche' gli oneri  per  strumenti
finanziari derivati; 
      - la quinta sezione (Organismi partecipati) e' volta a misurare
gli   effetti   delle   operazioni   di    razionalizzazione    delle
partecipazioni  societarie,  di  cui  all'art.  20  TUSP  (   decreto
legislativo n. 175/2016); attraverso  i  quesiti  formulati  analizza
tutte le prestazioni di garanzia e  le  operazioni  di  finanziamento
effettuate  a  favore  degli  organismi  partecipati  e  monitora   i
finanziamenti  erogati  dalla  regione,  quali  misure  previste  per
fronteggiare le eventuali  difficolta'  economico-patrimoniali  degli
enti partecipati indotte dalla pandemia; 
      - la sesta sezione (Rispetto dei vincoli di  finanza  pubblica)
si sofferma sul rispetto degli equilibri, previsti dall'art. 1, comma
821, della legge n. 145/2018, nonche' sulla coerenza  della  gestione
del bilancio con gli obiettivi dell'equilibrio di competenza. Prevede
uno scrutinio di conformita'  degli  stanziamenti  a  titolo  di  FPV
secondo quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile di  cui
all'allegato 4/2, decreto legislativo n. 118/2011; 
      - la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' intesa a
raccogliere informazioni  sul  bilancio  economico  consolidato,  sul
finanziamento  del  servizio  sanitario  regionale,   sul   disavanzo
sanitario e sui debiti pregressi. In tale ambito sono stati  inseriti
nuovi quesiti, a fronte dell'eliminazione di precedenti richieste  di
informazioni, da ritenersi non piu' attuali  in  quanto  strettamente
collegate alla prima fase dell'emergenza pandemica.  In  particolare,
con riguardo alle novita' contenute nella legge n. 234/2021, e' stato
esaminato il profilo della coerenza della crescita della spesa per il
personale (quesito 7.17),  sono  state  richieste  indicazioni  sulla
programmazione delle  proroghe  dei  rapporti  di  lavoro  flessibile
instaurati nel corso degli anni 2020/2021  (quesito  7.18)  e  si  e'
intesa verificare la programmazione, con riferimento ai  costi  e  al
numero delle unita' di personale, delle assunzioni  con  contratto  a
tempo indeterminato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma  268,
lettera b) della legge  n.  234/2021  (quesito  7.19).  Un  focus  ha
riguardato le richieste volte a  verificare  se  le  regioni  abbiano
riorganizzato la rete delle strutture pubbliche e private accreditate
tenendo conto dell'adeguamento di queste ultime agli standard di  cui
all'art. 29,  comma  1,  decreto-legge  n.  73/2021  (quesito  7.16),
nonche' se siano state oggetto di eventuali rilievi formulati da  Mef
e Ministero della salute, con riguardo ai piani operativi  regionali,
e ne abbiano tenuto conto (quesiti 7.20, 7.20.1); 
      - l'ottava sezione (Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza)
presenta  quesiti  riguardanti  l'adeguatezza  della   struttura   di
governance di cui si sono dotate le regioni e  le  province  autonome
per l'attuazione del PNRR (quesiti  8.1  e  8.1.1).  In  particolare,
vengono richieste informazioni al fine di verificare quali  direttive
abbia adottato l'ente nei confronti dei propri  organi  di  controllo
interno, in materia di  prevenzione  e  contrasto  dei  conflitti  di
interesse, delle frodi, della corruzione  e  della  duplicazione  dei
finanziamenti (quesito 8.9) collegati all'attuazione del  PNRR  (art.
22, regolamento EU 2021/241, art.  8,  decreto  ministeriale  MEF  11
ottobre 2021), nonche' in materia di audit finanziario-contabile e di
monitoraggio della gestione (quesito 8.8). Come innanzi  evidenziato,
l'attuazione del PNRR si traduce infatti in una serie di azioni e  di
interventi per i quali e' essenziale il rispetto di precise scadenze.
In quest'ottica, i quesiti mirano, in  via  preliminare,  a  rilevare
l'azione svolta  dall'ente  per  facilitare  il  coordinamento  e  la
semplificazione delle procedure decisionali, nonche' se abbia redatto
correttamente il Piano territoriale finalizzato all'assunzione  degli
esperti per l'attuazione del PNRR (come previsto dall'art.  9,  comma
1, decreto-legge n. 80/2021). 
    L'obiettivo e' anche  quello  di  acquisire  le  valutazioni  del
Collegio dei revisori sull'adeguatezza del  sistema  di  contabilita'
direzionale  nel  supportare  efficacemente  i   flussi   informativi
dedicati alla verifica, «in corso d'opera», dello stato di attuazione
dei programmi adottati. L'organo di revisione e'  chiamato  quindi  a
descrivere   e   valutare   l'organizzazione    generale    dell'ente
territoriale, la sua appropriatezza in relazione  alla  dimensione  e
all'importanza delle attivita' connesse all'attuazione del  PNRR,  la
competenza del personale destinato a tali  funzioni  nel  seguire  le
procedure stabilite e nel comprendere i propri compiti e  le  proprie
responsabilita'. A tal fine, oltre ad una piu' ottimale comunicazione
delle politiche regionali connesse all'attuazione del  PNRR  e  delle
relative  procedure  gestionali,  sarebbe  auspicabile  un  uso  piu'
efficace dei sistemi informativi, che possa recepire anche le istanze
del personale intese a un miglioramento delle pratiche operative e  a
promuovere comportamenti organizzativi virtuosi che  favoriscano  una
sollecita attuazione del PNRR. 
    Nell'allegato questionario, una specifica domanda (quesito  8.11)
riguarda la nomina del responsabile  dell'esecuzione  del  PNRR,  cui
l'art.  8  del  decreto  ministeriale  11  ottobre  2021  affida   il
monitoraggio su irregolarita' e  recuperi.  In  realta',  il  quesito
proposto, alla luce delle direttrici complessive sopra  delineate  di
un'organizzazione  flessibile,  aperta  alla   comunicazione   e   in
miglioramento continuo,  sottende  una  riflessione  ulteriore  sulla
interpretazione del ruolo del suddetto responsabile,  cui  potrebbero
essere affidati compiti piu' ampi di verifica e di controllo, intesi,
ad esempio, ad assicurare il rispetto  dei  vincoli  di  destinazione
delle risorse del PNRR, a prevenire i conflitti  di  interesse  e  ad
evitare i rischi di doppio finanziamento degli interventi. 
    Per   quanto   riguarda   poi   le   risorse   umane   necessarie
all'attuazione dei singoli progetti, l'art. 1 del decreto-legge n. 80
del 2021 ha previsto modalita' speciali sia per  il  reclutamento  di
personale a tempo determinato sia per il conferimento di incarichi di
collaborazione.  L'ambito  soggettivo  di  applicazione  della  norma
agevolativa ricomprende nel novero delle «amministrazioni titolari di
interventi previsti nel PNRR» tutte le  amministrazioni,  centrali  e
territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarita'  di
progetti e  azioni  finanziati  con  le  risorse  indicate  nel  PNRR
(circolare MEF-RGS n. 4 del 18 gennaio 2022). Si tratta,  quindi,  di
un  insieme  piu'  ampio  di  quello   individuato   dall'espressione
Amministrazione  centrale  titolare  dell'intervento,  contenuta,  ad
esempio, nell'art. 8  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  che  si
riferisce, invece, unicamente a  «ciascuna  Amministrazione  centrale
responsabile dell'attuazione delle linee di  intervento  censite  nel
PNRR». In sede regolamentare (circolare n. 4/2022  cit.)  sono  stati
specificati i costi di personale che  possono  essere  imputati  alle
risorse del PNRR, in linea con  gli  orientamenti  emersi  a  livello
europeo,  nonche'  i   massimali   e   le   modalita'   di   verifica
dell'ammissibilita' dei suddetti costi. Occorre rammentare,  infatti,
che il reclutamento di personale funzionale alle finalita'  attuative
del PNRR, ai sensi del  citato  decreto-legge  n.  80  del  2021,  e'
effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma  28,
del decreto-legge n. 78 del 2010, nonche' ai limiti  della  dotazione
organica. 
    Nel caso di ricorso a  esperti  esterni  dovra'  comunque  essere
effettuata  la  previa  verifica  dell'impossibilita'  oggettiva   di
utilizzare le risorse interne ai sensi  dell'art.  7,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. Nella  richiamata  sezione  VIII
del  questionario   allegato   sono,   altresi',   presenti   quesiti
concernenti la previsione del reclutamento di  personale  ovvero  del
conferimento di incarichi professionali destinati alla  realizzazione
degli interventi del PNRR (quesiti 8.3 e 8.4). 
    Tra le diverse verifiche da effettuare, un  ambito  da  ritenersi
cruciale, ai fini della trasparenza della decisione di bilancio e del
conseguente monitoraggio, e' quello della corretta  contabilizzazione
delle risorse destinate all'attuazione dei programmi  del  PNRR,  che
devono essere chiaramente «tracciabili»  nel  documento  contabile  e
finalizzate esclusivamente agli scopi concordati in sede europea. 
    A tal fine, la tabella 8.20, correlata al  quesito  8.7,  prevede
l'indicazione dei flussi finanziari del PNRR  collegati  ai  capitoli
del  bilancio  previsionale  2022/2024,  con   l'evidenziazione   dei
traguardi e degli obiettivi  contemplati  da  ciascuna  missione  del
Piano,  corredati  dei  tempi  di  attuazione  previsti  secondo   il
cronoprogramma approvato con decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
    Completano il  quadro  conoscitivo  finanziario  le  informazioni
volte a verificare, in un settore di  particolare  rilevanza  per  le
regioni, quale quello della  sanita',  se  gli  enti,  con  specifico
riguardo agli obiettivi del PNRR abbiano istituito appositi  capitoli
relativi alla spesa sanitaria del  bilancio  gestionale  al  fine  di
garantire  l'esatta  imputazione  delle  entrate   e   delle   uscite
relativamente  al  finanziamento  specifico,   nonche'   se   abbiano
correttamente iscritto nella missione 13 (tutela  della  salute)  del
bilancio di previsione programmi di spesa  collegati  agli  obiettivi
contemplati dal PNRR per la missione  6  e  dal  PNC  (quesiti  8.17,
8.18); 
      - la nona sezione (Note) e' dedicata,  infine,  all'inserimento
di informazioni integrative utili  alla  miglior  comprensione  delle
risposte fornite ai quesiti contenuti nelle precedenti sezioni. 
    4.  L'esigenza,  che  connota  il   presente   questionario,   di
focalizzare l'attenzione sul  PNRR,  ampliando  in  parte  i  quesiti
rispetto alla struttura degli anni pregressi,  richiede  al  Collegio
dei revisori un  importante  ausilio  collaborativo,  anche  oltre  i
confini dello specifico campo d'azione  di  relativa  pertinenza.  In
relazione  alla  scelta  operata  di  privilegiare  tale  ambito   di
indagine, per le rimanenti parti del questionario si  e'  cercato  di
non alterare la tradizionale prospettiva  della  razionalizzazione  e
semplificazione degli oneri di informazione. Lo schema  di  relazione
del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  sui  bilanci  regionali  di
previsione 2022-2024 e' volto ad integrare le informazioni  contabili
presenti nella Banca  dati  della  pubblica  amministrazione  (BDAP),
comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi  di  trasmissione
di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo
non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato  9  del  decreto
legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e
7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai  numerosi
allegati  obbligatori  previsti  a  corredo  dei  predetti  documenti
contabili  (cfr.  art.  11,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
118/2011; punto  9.2  del  principio  contabile  applicato  4/1).  Va
ribadita l'importanza della correttezza  e  della  tempestivita'  dei
flussi  informativi  in  BDAP,  nel  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.  113/2016.  Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale,  altresi',  alla  elaborazione
dei  flussi  informativi  necessari  al  consolidamento   dei   conti
pubblici,  per  la  quale   e'   essenziale   assicurare   la   piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i  documenti  contabili
approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o  elaborati
dai software gestionali dei singoli enti. 
    E' compito specifico dei Revisori dei conti presso le  regioni  e
le province  autonome  verificare  che  i  canali  informativi  sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle
competenti strutture amministrative la  necessita'  di  integrare  le
informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. 
    A tal fine, i Revisori si devono registrare nel  sistema  BDAP  -
Bilanci armonizzati,  per  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di  competenza  in  esso  presenti.  La
registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del  Collegio
dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del  Collegio  dei  revisori
(CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova
Registrazione» presente nella sezione  «Area  operatori  BDAP»  della
Home page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/ 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della Home page. 
    Per    procedere,     invece,     alla     compilazione     della
relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito
della     Corte     dei     conti,      area      Servizi,      link:
https://servizionline.corteconti.it/  e  accedere  alla   piattaforma
dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari  Finanza
Territoriale», tramite utenza SPID di 2° livello. 
    Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari
allegati alle linee  guida  emanate  dalla  Sezione  delle  autonomie
saranno  acquisiti  attraverso  la  nuova  piattaforma   «Questionari
Finanza  Territoriale».  All'utente  si  presentera'   l'elenco   dei
questionari  disponibili  per  la  compilazione  e  saranno  altresi'
visibili, nella stessa schermata, tutti quelli gia' inviati. Non sono
ammesse differenti modalita' di trasmissione. 
    Gli  utenti  della  Corte  dei  conti  potranno   interrogare   i
questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te. 
    I nuovi utenti non ancora profilati sul  sistema  FITNET,  sempre
provvisti di utenza SPID di 2° livello, al primo accesso  al  sistema
saranno indirizzati alla procedura di profilazione. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione,  che  indichera'  «step  by  step»  le  fasi
tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare  l'assistenza  tecnica  del  proprio   Provider,   mentre,
nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale»  sara'  possibile
contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza». 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.  La  Sezione
delle  autonomie  comunichera'  la  data  dalla  quale   sara'   resa
disponibile agli utenti la versione on-line.