Art. 5 
 
 
                 Aggiornamento ed entrata in vigore 
 
  1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno,  i  costi
massimi di cui all'allegato A al presente decreto sono aggiornati  in
considerazione  degli  esiti  del   monitoraggio   svolto   da   ENEA
sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del decreto-legge  n.
34 del 2020 e dei costi di mercato. 
  2. Il presente decreto,  di  cui  l'allegato  A  costituisce  parte
integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione. 
    Roma, 14 febbraio 2022 
 
                                               Il Ministro: Cingolani 

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, reg. n. 253