Art. 4 
 
 
                   Forma ed intensita' dell'aiuto 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  concesse  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto previste dai regimi di volta  in  volta  applicabili
allo strumento dei Contratti di sviluppo e assumono le forme previste
dall'art. 8 del decreto 9 dicembre 2014, anche  in  combinazione  tra
loro. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9  dicembre  2014  in
tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui  al
presente decreto, in attuazione di quanto in proposito  previsto  dal
regolamento (UE) 2021/241,  non  possono  essere  sostenuti  per  gli
stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione. 
  3. Le risorse che  rientrano  nella  disponibilita'  del  Ministero
dello sviluppo economico a seguito di revoche o di  restituzione  dei
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate  per  il
finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il  2026,
con le modalita' che saranno definite con provvedimento del  Ministro
dello sviluppo economico. 
  4. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  possono  essere
concesse nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  titolo  II  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio  2022  con
riferimento  a  programmi  di  sviluppo  da  realizzare   sull'intero
territorio nazionale.