IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Considerato che in data 15 febbraio 2022  il  Servizio  statale  di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento  della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali  criticita'  conseguenti  alle  tensioni  internazionali
nell'area; 
  Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
a  partire  dalle  prime  ore  del  giorno  24  febbraio  2022  hanno
determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi
e attrezzature volti ad assicurare il soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che,
in pari data, la citata richiesta  e'  stata  integrata  individuando
ulteriori  tipologie  di  beni  connessi   con   l'evoluzione   della
situazione e per finalita' di primo soccorso; 
  Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto  in
Ucraina ha determinato il repentino incremento delle  esigenze  volte
ad  assicurare  il   soccorso   e   l'assistenza   alla   popolazione
interessata; 
  Considerato che l'intervento militare nel citato territorio,  oltre
a causare la tragica perdita  di  vite  umane,  sta  determinando  un
afflusso  massiccio  di  persone  in  cerca  di  rifugio  nell'Unione
europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Considerata l'esigenza di garantire con tempestivita',  nell'ambito
del coordinamento  dell'Unione  europea,  ogni  forma  necessaria  di
soccorso ed assistenza  sul  territorio  nazionale  alla  popolazione
ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro,
all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte  alle  eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che  arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante:  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di  assicurare  il  necessario
coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte  le
iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal
teatro degli accadimenti in corso anche attraverso  la  realizzazione
di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove  necessario,
in   deroga   all'ordinamento   giuridico   vigente,    assicurandone
l'opportuna integrazione con le  misure  in  materia  di  accoglienza
recate dal richiamato decreto-legge n. 16/2022; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
              Coordinamento nazionale degli interventi 
 
  1.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile,   assicura   il
coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile  nelle  attivita'   di
soccorso ed assistenza alla popolazione  proveniente  dall'Ucraina  a
seguito degli accadimenti in atto di cui  in  premessa,  nei  termini
previsti dalla presente ordinanza. 
  2.  Le  regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano
assicurano, nell'ambito dei rispettivi  territori,  il  coordinamento
dei sistemi regionali di protezione civile  nelle  attivita'  di  cui
articoli 2, 3 e 4. 
  3. Per assicurare il piu' efficace raccordo tra i  diversi  livelli
operativi nello  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente
contesto emergenziale, e' istituto un comitato composto dal Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, dal Capo del Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno,  dal  direttore   della
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal
coordinatore  tecnico  della  Commissione  protezione  civile   della
conferenza delle regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e dal segretario  generale  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni d'Italia.