Art. 6 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale.