Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Con la presente ordinanza e'  disposto  il  finanziamento  degli
interventi previsti della disposizioni  precedenti,  per  un  importo
complessivo  di  euro  59.429.638,60,  in  favore  dei   responsabili
dell'intervento, suddiviso come da ripartizioni nell'elenco  allegato
(all. 1). 
  2.  Il  trasferimento  delle  risorse  avverra'  con  le  modalita'
stabilite nei provvedimenti d'attuazione. 
  3. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza  si  fa  rinvio
agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021  del
Ministero dell'economia e delle finanze, in  tema  di  finanziamento,
monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.