Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Con la presente ordinanza e' disposto il finanziamento degli interventi previsti della disposizioni precedenti, per un importo complessivo di euro 59.429.638,60, in favore dei responsabili dell'intervento, suddiviso come da ripartizioni nell'elenco allegato (all. 1). 2. Il trasferimento delle risorse avverra' con le modalita' stabilite nei provvedimenti d'attuazione. 3. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa rinvio agli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di finanziamento, monitoraggio e rendicontazione, per quanto applicabili.