Art. 2 
 
  1. Per l'anno 2018, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2,  e'
applicata in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  della
Regione. 
  2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1,  e  all'art.
1, comma 2, ammontanti a 21.271,36 euro, nell'anno 2022 il  Ministero
dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01. 
  3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a
versare al capitolo dell'entrata in bilancio dello Stato  n.  3575/01
la somma di 4.449,31 euro.