Art. 2 1. Per l'anno 2018, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Regione. 2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1, e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 21.271,36 euro, nell'anno 2022 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01. 3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata in bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 4.449,31 euro.