Art. 2 
 
Modalita' di attuazione dell'ordinanza commissariale  speciale  n.  9
                              del 2021 
 
  1. La possibilita' di accettare la donazione di cui all'art.  1  e'
subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) la donazione rivesta carattere meramente liberale  e  non  sia
vincolata ad alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 
    b) la donazione non comporti nessun onere a carico  del  soggetto
attuatore, ne' di altra amministrazione; 
    c) ABF dimostri  di  possedere  i  requisiti  generali  ai  sensi
dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    d) ABF e i soggetti  esecutori  delle  prestazioni  di  cui  alle
lettere a), b)  e  c)  dell'art.  1,  comma  1,  accettino  tutte  le
condizioni poste dal  Protocollo  di  legalita'  e  dall'Accordo  per
l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, in quanto compatibili; 
    e) ABF si impegni a rispettare i  divieti  di  cui  all'art.  24,
comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    f) ABF presti adeguate garanzie per ogni  responsabilita'  civile
derivante  da  eventuali  danni  dovuti  all'operato   delle   figure
professionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con particolare
riguardo al direttore dei lavori; 
    g) le prestazioni di cui alle lettere a), b) e  c)  dell'art.  1,
comma 1, siano eseguite da parte di soggetti dotati delle  necessarie
competenze e in possesso dei requisiti  di  idoneita'  professionale,
economico  finanziaria  e  tecnico  professionali,  proporzionati   e
concordi con le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 1 di  ANAC
e dal bando tipo n.  3/2017,  per  gli  aspetti  compatibili  con  la
donazione delle prestazioni in oggetto, e che abbiano dichiarato di: 
      1) essere composti da professionisti  iscritti  negli  appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nonche' iscritti
nell'anagrafe dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, personalmente responsabili e nominativamente
indicati, e per i quali non ricorra alcuna causa di esclusione  dalle
procedure ad evidenza pubblica ai  sensi  dell'art.  80  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
      2) aver eseguito il calcolo dei  corrispettivi  secondo  quanto
indicato nel decreto ministeriale 17 giugno 2016; 
      3) applicare quale riferimento nelle valutazioni il  Prezziario
unico del Cratere del Centro Italia - allegato 3 -  ordinanza  n.  58
del Commissario del Governo per la ricostruzione del 4 luglio 2018; 
      4) impegnarsi ad ultimare le prestazioni progettuali  in  tempi
compatibili con quanto indicato nell'art. 4, comma 5,  dell'ordinanza
commissariale n. 56 del 2018; 
      5) impegnarsi a rispettare le previsioni  di  cui  all'art.  1,
comma 9, lettera e), della legge n. 190  del  2012  e  dell'art.  53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    h) la progettazione sia conforme a quanto previsto dal  documento
di sintesi di fattibilita' approvato con delibera di Giunta  comunale
n. 11 del 21 gennaio 2021, come modificato dalla delibera  di  Giunta
comunale n. 44 del 22 aprile 2021,  nonche'  da  eventuali  ulteriori
atti amministrativi successivi e nel limite del quadro  economico  di
spesa indicativo previsto per le voci  di  progettazione  preliminare
(pari  a  euro  58.866,25  imponibili),  definitiva  (pari   a   euro
229.992,50  imponibili)  ed  esecutiva  (pari   a   euro   106.781,25
imponibili) e per la Direzione  lavori  e  il  Coordinamento  per  la
sicurezza in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  (pari  a  euro
255.522,50 imponibili) di tale intervento, per un importo complessivo
pari a euro 651.162,50, oltre ad oneri di legge per un totale di euro
826.194,98; 
    i) la progettazione preveda la realizzazione di edifici  conformi
alla classificazione di edificio strategico di classe  d'uso  IV,  ai
sensi della disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni; 
    l) le prestazioni di cui alle lettere a), b) e  c)  dell'art.  1,
comma 1,  avvengano  sotto  il  controllo  dell'amministrazione,  che
rimarra' libera di approvare o  meno  la  progettazione,  nonche'  di
apportare  le  modifiche  che  ritenesse  necessarie,  e  non   sara'
vincolata alla sua realizzazione; 
    m) l'operato del personale di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
c), sia sottoposto  al  controllo  dell'amministrazione,  che  potra'
avvalersi anche di un collaudatore nell'esecuzione, e in  particolare
del Rup.