Art. 3 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. I soggetti che hanno redatto i progetti di cui  all'art.  1  non
possono  partecipare  all'appalto  di   servizi   di   ingegneria   e
architettura diversi da quelli di cui al medesimo art. 1 o di  lavori
connessi finalizzati alla realizzazione  dell'Istituto  professionale
di stato per l'industria e l'artigianato «R.Frau», annessa palestra e
campo da calcetto.  Ai  medesimi  appalti  non  puo'  partecipare  un
soggetto controllato, controllante  o  collegato  all'affidatario  di
incarichi di progettazione. 
  2. I divieti di cui al comma precedente sono estesi  ai  dipendenti
dell'affidatario   dell'incarico   di    progettazione,    ai    suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro  dipendenti,
nonche' agli affidatari di attivita' di supporto  alla  progettazione
ed ai loro dipendenti. 
  3. Si applicano i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del  decreto
legislativo n. 50 del 2016.