Art. 3 Incompatibilita' 1. I soggetti che hanno redatto i progetti di cui all'art. 1 non possono partecipare all'appalto di servizi di ingegneria e architettura diversi da quelli di cui al medesimo art. 1 o di lavori connessi finalizzati alla realizzazione dell'Istituto professionale di stato per l'industria e l'artigianato «R.Frau», annessa palestra e campo da calcetto. Ai medesimi appalti non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. 2. I divieti di cui al comma precedente sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. 3. Si applicano i divieti di cui all'art. 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.