Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 2022, definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021 ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale e' stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022. Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (d'ora in avanti «decreto legislativo n. 165 del 2001»); Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 avente ad oggetto «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Ritenuto necessario, in relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, prevedere che le professionalita' esterne di cui possono avvalersi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture di supporto al complesso degli interventi, possano essere individuate anche in assenza di procedura comparativa, in deroga al comma 6-bis, del medesimo art. 7, nel limite di euro 75.000, prendendo a riferimento il previgente valore stabilito dal decreto-legge n. 76 del 2020 per gli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione; Ritenuto inoltre necessario, al fine di superare eventuali criticita' connesse alla realizzazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali, nei casi in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, prevedere la possibilita', per i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, di dichiarare lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione e' resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza; Ritenuto necessario, al fine di velocizzare la ricostruzione, individuare soluzioni che consentano di avviare il ripristino degli aggregati di proprieta' mista pubblico-privata unificando i diversi procedimenti previsti per le opere pubbliche e private attraverso interventi unitari nell'aggregato; Ritenuto infine necessario procedere alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali presenti nelle ordinanze speciali n. 1 del 9 aprile 2021, n. 6 del 6 maggio 2021, nn. 14, 16 e 20 del 15 luglio 2021 e nn. 21, 23 e 26 del 13 agosto 2021; Ritenuto necessario modificare l'importo stimato di euro 1.438.195,50 per la realizzazione dei sottoservizi centro storico - cunicoli ispezionabili nel centro storico del Comune di Amatrice, previsto nell'ordinanza n. 2 del 6 maggio 2021, per le motivazioni riportate nella relazione a firma del sub Commissario ing. Fulvio Soccodato, agli atti della struttura commissariale; Considerato che, con riguardo agli interventi nel Comune di Valfornace di cui all'ordinanza speciale n. 5 del 6 maggio 2021: l'area su cui sorgono gli immobili di via Don Orione ricade in una zona a vincolo PAI esondazione R4 sulla quale sono in fase di avviamento i lavori previsti dal progetto di mitigazione del rischio di cui ai provvedimenti dell'USR della Regione Marche ai sensi dell'ordinanza n. 37 del 2017, il collaudo dei lavori di completamento dei predetti immobili resta subordinato alla mitigazione dell'ambito di rischio idraulico, come pure il finanziamento dell'acquisto e relative spese legali dei medesimi immobili; nel corso della realizzazione delle suddette opere di mitigazione e' emersa la necessita' di avviare un secondo stralcio di lavori, attualmente ancora non avviati; al fine di non ritardare il completamento dei lavori relativi all'intervento di via Don Orione, occorre avviare quanto prima l'intervento di realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente La Valle e Fornace, gia' finanziato dall'ordinanza n. 109, n. ordine 583, II stralcio lavori, di importo intervento euro 1.000.000, CUPC76B19000400002, rideterminato in fase di progettazione esecutiva in euro 2.314.932,98, prevedendo delle misure di accelerazione e semplificazione, in particolare consentendo, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ricorso alla procedura negoziata; al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, si rende necessario consentire al soggetto attuatore di avvalersi anche per le opere di mitigazione del doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori e previo inserimento della relativa disposizione nei capitolati e nell'offerta economica; Considerato che, con riguardo all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 relativa agli interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, come si evince dalla relazione a firma del sub Commissario ing. Gianluca Loffredo, agli atti della struttura commissariale: il comune ha rappresentato l'urgente necessita' di realizzare i lavori di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in localita' Capoluogo e Vallinfante sia in relazione al pericolo per l'incolumita' pubblica, sia per le interferenze negative con riguardo alla ricostruzione privata; le suddette opere di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in localita' Capoluogo e Vallinfante risultano propedeutiche in relazione ai pericoli che essi comportano per l'incolumita' pubblica e alle interferenze negative che essi provocano con riguardo alla ricostruzione privata, in particolare con riguardo al ripristino dei sottoservizi e della viabilita'; il Comune di Castelsantangelo puo' essere individuato quale soggetto attuatore anche per i predetti interventi di messa in sicurezza; si rende necessario prevedere modalita' di affidamento ed esecuzione accelerate e semplificate, in particolare consentendo, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ricorso alla procedura negoziata; Accertata con la Direzione generale della struttura commissariale la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 28 dicembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Rilievi topografici 1. Nell'ambito delle attivita' per l'accelerazione della ricostruzione privata previste dalle ordinanze speciali emanate ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri storici distrutti, in mancanza o nell'impossibilita' della certificazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i sub Commissari per il finanziamento delle attivita' necessarie al reperimento degli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio, anche con parziale variazione del sedime, propedeutici alla progettazione. 2. I comuni o i soggetti coordinatori della ricostruzione privata, d'intesa con i sub Commissari designati, possono altresi' stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico al fine di dotarsi di servizi e strumenti gestionali ed operativi degli aspetti topografici e catastali della ricostruzione dei centri storici, quali, ad esempio, quelli relativi a GIS, BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato. 3. I sub Commissari designati ed il comune curano il coordinamento delle attivita' poste in essere dagli enti e dalle societa' di cui al comma 2 e dai professionisti incaricati delle progettazioni dei muri di sostegno, terrazzamenti e sottoservizi. 4. Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si provvede previa ricognizione dei relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul «Fondo per rilievi topografici» che viene istituito attingendo alle risorse della contabilita' speciale, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 per un importo massimo di euro 2 milioni.