Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  nel  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 1, commi 449 e  450  della  legge  di  bilancio  2022,
definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021  ed
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il  quale  e'
stata approvata la proroga del comma 4 dell'art. 1 del  decreto-legge
n. 189/2016 alla data del 31 dicembre 2022. 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (d'ora in avanti
«decreto legislativo n. 165 del 2001»); 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  avente  ad  oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge n. 16  luglio  2020,  n.  76,  recante
"Misure urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",
convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.
120», come modificata prima con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021  e
successivamente con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Ritenuto  necessario,  in  relazione  agli  interventi  oggetto  di
ordinanze speciali adottate ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  del
decreto-legge n. 76  del  2020,  prevedere  che  le  professionalita'
esterne di cui possono avvalersi, ai sensi dell'art. 7, comma 6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001,  le  strutture  di  supporto  al
complesso degli  interventi,  possano  essere  individuate  anche  in
assenza di procedura comparativa,  in  deroga  al  comma  6-bis,  del
medesimo art. 7, nel limite di euro 75.000, prendendo  a  riferimento
il previgente valore stabilito dal decreto-legge n. 76 del  2020  per
gli affidamenti diretti di servizi di  ingegneria  e  architettura  e
l'attivita' di progettazione; 
  Ritenuto  inoltre  necessario,  al  fine  di   superare   eventuali
criticita' connesse alla realizzazione degli  interventi  oggetto  di
ordinanze speciali, nei casi in cui emergano incertezze in ordine  ai
corretti  riferimenti  geometrici  relativi  al   perimetro   ed   al
posizionamento  dell'edificio  o   dell'aggregato   da   ricostruire,
prevedere la possibilita', per i soggetti legittimati di cui all'art.
6 del decreto-legge n. 189 del 2016, di dichiarare lo stato legittimo
dell'immobile o dell'unita' immobiliare  come  stabilito  dal  titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo
abilitativo, la certificazione e' resa dalle  informazioni  catastali
di primo impianto o da altri documenti  probanti,  quali  le  riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i  documenti  d'archivio,  o
altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  velocizzare  la  ricostruzione,
individuare soluzioni che consentano di avviare il  ripristino  degli
aggregati di proprieta' mista pubblico-privata unificando  i  diversi
procedimenti previsti per le opere  pubbliche  e  private  attraverso
interventi unitari nell'aggregato; 
  Ritenuto infine necessario  procedere  alla  correzione  di  alcuni
refusi ed errori materiali presenti nelle ordinanze speciali n. 1 del
9 aprile 2021, n. 6 del 6 maggio 2021, nn. 14, 16 e 20 del 15  luglio
2021 e nn. 21, 23 e 26 del 13 agosto 2021; 
  Ritenuto  necessario   modificare   l'importo   stimato   di   euro
1.438.195,50 per la realizzazione dei sottoservizi centro  storico  -
cunicoli ispezionabili nel centro storico  del  Comune  di  Amatrice,
previsto nell'ordinanza n. 2 del 6 maggio 2021,  per  le  motivazioni
riportate nella relazione a firma del  sub  Commissario  ing.  Fulvio
Soccodato, agli atti della struttura commissariale; 
  Considerato  che,  con  riguardo  agli  interventi  nel  Comune  di
Valfornace di cui all'ordinanza speciale n. 5 del 6 maggio 2021: 
    l'area su cui sorgono gli immobili di via Don  Orione  ricade  in
una zona a vincolo PAI esondazione R4 sulla quale  sono  in  fase  di
avviamento i lavori previsti dal progetto di mitigazione del  rischio
di cui ai  provvedimenti  dell'USR  della  Regione  Marche  ai  sensi
dell'ordinanza  n.  37  del  2017,  il   collaudo   dei   lavori   di
completamento  dei   predetti   immobili   resta   subordinato   alla
mitigazione  dell'ambito  di  rischio   idraulico,   come   pure   il
finanziamento dell'acquisto e  relative  spese  legali  dei  medesimi
immobili; 
    nel corso della realizzazione delle suddette opere di mitigazione
e' emersa la necessita' di avviare un  secondo  stralcio  di  lavori,
attualmente ancora non avviati; 
    al fine di non ritardare il  completamento  dei  lavori  relativi
all'intervento di  via  Don  Orione,  occorre  avviare  quanto  prima
l'intervento di realizzazione delle opere di mitigazione del  rischio
idrogeologico del  torrente  La  Valle  e  Fornace,  gia'  finanziato
dall'ordinanza n. 109, n. ordine 583, II stralcio lavori, di  importo
intervento euro 1.000.000, CUPC76B19000400002, rideterminato in  fase
di progettazione esecutiva in  euro  2.314.932,98,  prevedendo  delle
misure   di   accelerazione   e   semplificazione,   in   particolare
consentendo, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, il ricorso alla procedura negoziata; 
    al fine di garantire massima  capacita'  produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, si rende necessario consentire  al  soggetto
attuatore di avvalersi anche per le opere di mitigazione  del  doppio
turno di lavorazione, anche  in  deroga  ai  limiti  derivanti  dalla
contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare  la
continuita' dei cantieri, fermi restando i  diritti  inviolabili  dei
lavoratori e  previo  inserimento  della  relativa  disposizione  nei
capitolati e nell'offerta economica; 
  Considerato che, con riguardo all'ordinanza speciale n. 14  del  15
luglio 2021 relativa agli interventi nel Comune  di  Castelsantangelo
sul Nera, come si evince dalla relazione a firma del sub  Commissario
ing. Gianluca Loffredo, agli atti della struttura commissariale: 
    il comune ha rappresentato l'urgente necessita' di  realizzare  i
lavori di messa in sicurezza dei  dissesti  da  crollo  in  localita'
Capoluogo  e  Vallinfante  sia   in   relazione   al   pericolo   per
l'incolumita' pubblica, sia per le interferenze negative con riguardo
alla ricostruzione privata; 
    le suddette opere di messa in sicurezza dei dissesti da crollo in
localita'  Capoluogo  e  Vallinfante   risultano   propedeutiche   in
relazione ai pericoli che essi comportano per l'incolumita'  pubblica
e alle interferenze negative che essi  provocano  con  riguardo  alla
ricostruzione privata, in particolare con riguardo al ripristino  dei
sottoservizi e della viabilita'; 
    il Comune  di  Castelsantangelo  puo'  essere  individuato  quale
soggetto attuatore anche  per  i  predetti  interventi  di  messa  in
sicurezza; 
    si  rende  necessario  prevedere  modalita'  di  affidamento   ed
esecuzione accelerate e semplificate, in particolare consentendo,  in
deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, il ricorso alla procedura negoziata; 
  Accertata con la Direzione generale della  struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  28  dicembre
2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                         Rilievi topografici 
 
  1.  Nell'ambito   delle   attivita'   per   l'accelerazione   della
ricostruzione privata previste dalle ordinanze  speciali  emanate  ai
sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 e relative ai centri
storici  distrutti,   in   mancanza   o   nell'impossibilita'   della
certificazione dello  stato  legittimo  dell'immobile  o  dell'unita'
immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha  previsto
la costruzione o resa dalle informazioni catastali di primo  impianto
o da altri documenti probanti, i comuni  possono  stipulare  apposite
convenzioni con i sub Commissari per il finanziamento delle attivita'
necessarie al reperimento  degli  elementi  necessari  alla  corretta
identificazione della esatta localizzazione dell'edificio, anche  con
parziale variazione del sedime, propedeutici alla progettazione. 
  2. I comuni o i soggetti coordinatori della ricostruzione  privata,
d'intesa con i sub Commissari designati, possono  altresi'  stipulare
appositi accordi o convenzioni con enti  o  societa'  pubbliche  o  a
controllo  pubblico  al  fine  di  dotarsi  di  servizi  e  strumenti
gestionali ed operativi degli aspetti topografici e  catastali  della
ricostruzione dei centri storici, quali, ad esempio, quelli  relativi
a GIS, BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato. 
  3. I sub Commissari designati ed il comune curano il  coordinamento
delle attivita' poste in essere dagli enti e dalle societa' di cui al
comma 2 e dai professionisti incaricati delle progettazioni dei  muri
di sostegno, terrazzamenti e sottoservizi. 
  4. Per la copertura degli oneri scaturenti dalle previsioni di  cui
ai precedenti commi 1  e  2,  si  provvede  previa  ricognizione  dei
relativi fabbisogni a cura dei sub Commissari designati, a valere sul
«Fondo per rilievi topografici» che viene istituito  attingendo  alle
risorse  della  contabilita'  speciale,  di  cui   all'art.   4   del
decreto-legge n. 189 del 2016  per  un  importo  massimo  di  euro  2
milioni.