Art. 2 Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione 1. Le professionalita' esterne di cui si possono avvalere, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture di supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, possono essere individuate, in ragione dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga al comma 6-bis, del medesimo art. 7. I relativi incarichi possono essere conferiti entro il limite di euro 75.000. 2. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.