Art. 2 
 
   Disposizioni per l'accelerazione del processo di ricostruzione 
 
  1. Le professionalita' esterne di cui si possono avvalere, ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.  165  del  2001,  le
strutture di supporto  per  l'attuazione  degli  interventi  previste
nelle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n.  120  del  2020,  possono  essere  individuate,  in  ragione
dell'urgenza, anche in assenza di procedura comparativa in deroga  al
comma 6-bis, del medesimo art. 7. I relativi incarichi possono essere
conferiti entro il limite di euro 75.000. 
  2. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di  cui  al
comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi  da
realizzare.