Art. 3 
 
     Interventi su edifici di proprieta' mista pubblico-privato 
 
  1. In relazione  agli  interventi  oggetto  di  ordinanze  speciali
adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020,  in
presenza di interventi su edifici  di  proprieta'  mista  pubblica  e
privata, indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra
la proprieta' pubblica e privata, la presentazione  dell'istanza  per
l'erogazione del contributo avviene con le modalita' previste per  la
ricostruzione privata. 
  2. Il contributo spettante per le quote di proprieta' privata e per
le quote di proprieta' comune e' concesso mediante il meccanismo  del
finanziamento agevolato di cui all'art. 5 del  decreto-legge  n.  189
del 2016. Al contributo per la ricostruzione delle finiture esclusive
di proprieta' pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016,  cosi'  come  stanziate  in  ordinanze
speciali gia' approvate; al medesimo contributo si provvede,  per  le
ordinanze  speciali  di  prossima  approvazione,  all'interno   delle
risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma
3, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  nei  limiti  stanziati  da
ciascuna ordinanza speciale. 
  3. Il presente articolo si applica agli interventi il  cui  valore,
riferito alla parte  pubblica,  sia  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I sub  Commissari
individuano nelle relazioni istruttorie delle ordinanze  speciali  o,
per le ordinanze speciali gia' adottate, con propri atti, gli edifici
cui  applicare  la  disciplina  di  cui  al  presente  articolo,  con
esclusione degli immobili a prevalenza di proprieta' pubblica  per  i
quali sia gia' intervenuta l'attivazione delle procedure di  evidenza
pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta
dell'impresa.