Art. 3 Interventi su edifici di proprieta' mista pubblico-privato 1. In relazione agli interventi oggetto di ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, in presenza di interventi su edifici di proprieta' mista pubblica e privata, indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprieta' pubblica e privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalita' previste per la ricostruzione privata. 2. Il contributo spettante per le quote di proprieta' privata e per le quote di proprieta' comune e' concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al contributo per la ricostruzione delle finiture esclusive di proprieta' pubblica si provvede all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, cosi' come stanziate in ordinanze speciali gia' approvate; al medesimo contributo si provvede, per le ordinanze speciali di prossima approvazione, all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti stanziati da ciascuna ordinanza speciale. 3. Il presente articolo si applica agli interventi il cui valore, riferito alla parte pubblica, sia inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I sub Commissari individuano nelle relazioni istruttorie delle ordinanze speciali o, per le ordinanze speciali gia' adottate, con propri atti, gli edifici cui applicare la disciplina di cui al presente articolo, con esclusione degli immobili a prevalenza di proprieta' pubblica per i quali sia gia' intervenuta l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori tecnici e per la scelta dell'impresa.