Art. 3 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. In ragione della unitarieta'  degli  interventi,  il  Comune  di
Mogliano, il Comune di Montelparo  e  il  Comune  di  Castelraimondo,
ciascuno per gli interventi ricadenti sul  proprio  territorio,  sono
individuati quali  soggetti  attuatori  per  gli  interventi  di  cui
all'art. 1. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Mogliano, il  Comune  di
Montelparo e il Comune di Castelraimondo sono considerati  idonei  ai
sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni
di cui  in  premessa,  in  quanto  hanno  attestato  di  disporre  di
un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti,  con
adeguato organico tecnico, tale da  consentire  la  gestione  diretta
dell'intervento in oggetto. 
  3.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi,
con  oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli  interventi   da
realizzare, di professionalita' individuate con le modalita'  di  cui
al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4.  Ai  fini  dell'accelerazione  degli  interventi,  il   soggetto
attuatore potra' eventualmente procedere  alla  esternalizzazione  di
tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla  realizzazione
degli interventi, tra cui la direzione dei  lavori  di  cui  all'art.
101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.