Art. 5 
 
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
                   procedimentali e autorizzative 
 
  1. Per i motivi di cui in  premessa  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto  attuatore  puo'  realizzare
gli interventi di cui all'articolo 1 secondo  le  seguenti  modalita'
semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli  4
e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei  principi  di
tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando  il  rispetto  del
principio di rotazione; 
    b) per l'affidamento dei lavori relativi all'ex Palazzo  Forti  -
sede comunale e della Chiesa di Santa Maria in Piazza, nel Comune  di
Mogliano, edificio polifunzionale di via Risorgimento nel  Comune  di
Montelparo  e  della  bretella  di   collegamento   nel   Comune   di
Castelraimondo,  tutti  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in considerazione
dell'esigenza di accelerare  i  tempi  come  meglio  riportato  negli
allegati 1, 2, 3 e' consentito,  in  deroga  all'art.  36,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo n.  50  del  2016,  l'affidamento
diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; 
    c) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito
comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura  negoziata,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base
ad indagini di mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
L'avviso riportante l'esito della procedura di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati. 
  2.  Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub   Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
  3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma
4, e 148, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
soggetto attuatore  puo'  ricorrere,  indipendentemente  dall'importo
posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione  sulla  base  del
prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare  la  facolta'  di
esclusione automatica  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che
non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle
offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a   cinque,   ferma   restando
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  97,  comma  2  e
2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59,  comma  1,  quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50  del  2016,  puo'  affidare  i
lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo.  In  tal  caso,
entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione  dei  progetti,  il
soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle  prestazioni  oggetto
di contratto sotto riserva di legge. 
  5. Con riferimento agli interventi relativi  alla  Casa  di  riposo
comunale  di  Santa  Colomba  del  Comune  di  Mogliano  il  soggetto
attuatore puo' affidare i lavori congiuntamente  ai  servizi  tecnici
progettuali sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica
che abbia il contenuto minimo di cui alla circolare  ministeriale  30
agosto 2021 e previo parere degli  enti  interessati,  nulla  osta  o
autorizzazioni acquisiti nell'ambito della  conferenza  speciale  dei
servizi. 
  6.  Nei  limiti  della  soglia  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria
e architettura per la ricostruzione, riparazione e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
  7. Il Comune di Castelraimondo puo'  ripartire  funzionalmente  gli
interventi  di  riparazione  del  cavalcavia   e   la   bretella   in
considerazione  dell'esecuzione  degli  interventi  medesimi  in  due
distinte fasi temporali. 
  8. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma
1 del presente articolo. 
  9. Per gli interventi da eseguire  sull'ex  Palazzo  Forti  -  sede
comunale e Chiesa di Santa  Maria  di  Piazza,  edifici  esistenti  e
vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del  2004,  ai  fini
dell'accelerazione   dell'esecuzione   dell'intervento,   in   deroga
all'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale n. 49/2018, il soggetto
attuatore  puo'  autorizzare  il  direttore  dei  lavori  a  disporre
modifiche di dettaglio, anche comportanti aumento o diminuzione  fino
alla percentuale del 5,00 per cento dell'importo contrattuale, previa
preventiva comunicazione al RUP, senza  necessita'  di  redazione  ed
approvazione di apposita variante. La percentuale dei  lavori  e'  da
intendersi complessiva. 
  10. In deroga all'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge  n.  32  del
2019, il soggetto attuatore puo'  decidere  che  le  offerte  saranno
esaminate  prima  della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. 
  11.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  12.  Al  fine  di  accelerare  l'approvazione  dei  progetti  e  la
cantierizzazione delle opere  il  soggetto  attuatore  in  deroga  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
l'accertamento   della   conformita'   urbanistica    delle    opere,
l'apposizione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   e    la
dichiarazione di pubblica utilita', di cui  ai  capi  II  e  III  del
titolo II, del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001  possono  essere  effettuate  sulla  base  del  progetto  di
fattibilita' tecnico economica. 
  13. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori ed assicurare la continuita' dei cantieri, il
soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il  doppio  turno  di
lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei
lavoratori. Il ricorso al doppio turno  di  lavorazione  deve  essere
inserito nell'offerta economica. 
  14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'articolo 5 del decreto-legge n. 76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub Commissario. 
  16.  La  progettazione,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche
ad assicurare la massima contrazione dei tempi di  realizzazione  dei
lavori. 
  17. Ai fini dell'accelerazione e semplificazione  delle  procedure,
e' consentito derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50  del
2016 relativamente alla necessita' della programmazione triennale dei
lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi. 
  18. Il soggetto attuatore Comune di Montelparo al fine di  favorire
l'espletamento delle funzioni  istituzionali  puo'  far  fronte  alle
spese logistiche relative ad eventuali  spostamenti  delle  attivita'
istituzionali in sedi temporanee  iscrivendo  le  stesse  nel  quadro
tecnico economico di progetto nel limite del 3 per cento dell'importo
dei lavori. 
  19. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza,
agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le  norme
del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto  legislativo
n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del  31  maggio  2021
ove applicabili e piu' favorevoli.