Art. 5 Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative 1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalita' semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; b) per l'affidamento dei lavori relativi all'ex Palazzo Forti - sede comunale e della Chiesa di Santa Maria in Piazza, nel Comune di Mogliano, edificio polifunzionale di via Risorgimento nel Comune di Montelparo e della bretella di collegamento nel Comune di Castelraimondo, tutti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in considerazione dell'esigenza di accelerare i tempi come meglio riportato negli allegati 1, 2, 3 e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; c) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'. 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge. 5. Con riferimento agli interventi relativi alla Casa di riposo comunale di Santa Colomba del Comune di Mogliano il soggetto attuatore puo' affidare i lavori congiuntamente ai servizi tecnici progettuali sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica che abbia il contenuto minimo di cui alla circolare ministeriale 30 agosto 2021 e previo parere degli enti interessati, nulla osta o autorizzazioni acquisiti nell'ambito della conferenza speciale dei servizi. 6. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 7. Il Comune di Castelraimondo puo' ripartire funzionalmente gli interventi di riparazione del cavalcavia e la bretella in considerazione dell'esecuzione degli interventi medesimi in due distinte fasi temporali. 8. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma 1 del presente articolo. 9. Per gli interventi da eseguire sull'ex Palazzo Forti - sede comunale e Chiesa di Santa Maria di Piazza, edifici esistenti e vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai fini dell'accelerazione dell'esecuzione dell'intervento, in deroga all'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale n. 49/2018, il soggetto attuatore puo' autorizzare il direttore dei lavori a disporre modifiche di dettaglio, anche comportanti aumento o diminuzione fino alla percentuale del 5,00 per cento dell'importo contrattuale, previa preventiva comunicazione al RUP, senza necessita' di redazione ed approvazione di apposita variante. La percentuale dei lavori e' da intendersi complessiva. 10. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. 11. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 12. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere il soggetto attuatore in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica. 13. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuita' dei cantieri, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 16. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. 17. Ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, e' consentito derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessita' della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi. 18. Il soggetto attuatore Comune di Montelparo al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali puo' far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attivita' istituzionali in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico economico di progetto nel limite del 3 per cento dell'importo dei lavori. 19. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e piu' favorevoli.