Art. 7 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Per la rapida risoluzione delle  controversie  o  delle  dispute
tecniche  di  ogni  natura  che  dovessero  insorgere  in  corso   di
esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario,  e
per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore,  sentito
il sub Commissario, puo' costituire, per gli interventi  di  ciascuno
dei comuni di cui alla presente  ordinanza,  il  collegio  consultivo
tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del  2020,  con  le
modalita' ivi previste, anche per i contratti  di  importo  inferiore
alle soglie di cui all'art. 35 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016. 
  2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione
dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del  collegio
consultivo  tecnico  di  ciascun  contratto  di  cui  alla   presente
ordinanza, il soggetto attuatore  preferibilmente  designa  sempre  i
medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione  alle
relative sedute, in deroga  al  comma  8,  dell'art.  6,  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente  del  collegio
consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario  secondo
le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109  del
2020; in  caso  di  mancata  costituzione  dell'elenco  previsto  dal
richiamato art. 5, comma  3,  dell'ordinanza  n.  109  del  2020,  il
Presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita'
dal medesimo individuate. 
  4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico  si  applica
la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo
n. 76 del 2020. 
  5. Il Comune di Mogliano e il Comune di Montelparo, sentito il  sub
Commissario,  individuano  prima   dell'avvio   dell'esecuzione   del
contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio  consultivo
tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del
collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art.  5,  comma  5,
dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei  membri  del  collegio
sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla  voce
«spese impreviste».