Art. 2 
 
Modifiche  all'ordinanza  speciale  n.  31  del  31   dicembre   2021
  «Programma  straordinario  di  ricostruzione  e  definizione  delle
  modalita' di attuazione degli interventi  finalizzati  al  recupero
  delle strutture scolastiche dei comuni delle  Regioni  di  Abruzzo,
  Lazio, Marche e Umbria» 
 
  1. L'ultimo periodo,  del  comma  4,  dell'art.  6,  dell'ordinanza
speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, il  quale  prevede  che  «nessun
aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al  punto  ii)  del
precedente  periodo,  potra'  eseguire   contemporaneamente   singoli
contratti per un importo complessivo dei corrispettivi  professionali
superiore a euro 50.000.000,00», e' sostituito dal seguente:  «nessun
aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al  punto  ii)  del
precedente  periodo,  potra'  eseguire   contemporaneamente   singoli
contratti per un importo complessivo degli interventi  da  realizzare
superiore a euro 50.000.000,00».