Art. 2 Modifiche all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria» 1. L'ultimo periodo, del comma 4, dell'art. 6, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, il quale prevede che «nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto ii) del precedente periodo, potra' eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo dei corrispettivi professionali superiore a euro 50.000.000,00», e' sostituito dal seguente: «nessun aggiudicatario dei sub-lotti prestazionali di cui al punto ii) del precedente periodo, potra' eseguire contemporaneamente singoli contratti per un importo complessivo degli interventi da realizzare superiore a euro 50.000.000,00».