Art. 3 
 
               Disposizioni in materia di agevolazioni 
         nel trasporto ferroviario, autostradale e marittimo 
 
  1. I  cittadini  ucraini  provenienti  dall'Ucraina  e  i  soggetti
comunque  provenienti  dall'Ucraina,  che  entrano   nel   territorio
nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, possono viaggiare
gratuitamente per raggiungere il primo luogo  di  destinazione  o  di
accoglienza, entro il  termine  massimo  di cinque  giorni  dal  loro
ingresso: 
    a) sui treni della societa' Trenitalia che effettuano servizio di
Intercity, Eurocity e Regionale su  tutto  il  territorio  nazionale.
Allo scopo, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane  puo'  provvedere
anche ad allestire idonei mezzi speciali o  carrozze  aggiuntive  ove
necessario, in considerazione  delle  condizioni  e  dello  stato  di
necessita'.  Per  le  medesime  finalita',  le  imprese   ferroviarie
regionali, diverse da quelle di cui al comma 1, che  erogano  servizi
di  trasporto  dei  viaggiatori  sul  territorio  nazionale   possono
prevedere,  su  base  volontaria,  la  gratuita'  del  servizio   nei
confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 1; 
    b) sulla rete autostradale nazionale; 
    c) sui servizi di trasporto marittimo per le isole. 
  2. Il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio di  cui
alle lettere a) e  c)  del  comma  1  e'  autorizzato,  all'atto  del
controllo del titolo di viaggio,  a  ricevere  le  dichiarazioni  dei
viaggiatori che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 1
registrandone i dati anagrafici di base, quali nome, cognome, estremi
del  documento  di  identificazione  e  la  data   dell'ingresso   in
territorio  italiano,  anche  ai  fini  di  successive  verifiche   a
campione. La dichiarazione resa al personale  addetto  alla  verifica
dei titoli di viaggio e' resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
anche ai fini dei successivi controlli nei termini di legge. 
  3. Il personale addetto alla riscossione dei pedaggi sulla rete  di
cui alla lettera  b)  del  comma  1  e'  autorizzato  a  ricevere  le
dichiarazioni di cui al comma 2, per i viaggiatori  con  autolinee  a
medio e lunga percorrenza. Per i cittadini ucraini  in  transito  con
mezzo proprio e' sufficiente l'esibizione di un documento  attestante
la cittadinanza ucraina. I soggetti provenienti  dall'Ucraina  e  non
cittadini ucraini sono tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2. 
  4. Gli oneri connessi alle misure di cui al presente articolo  sono
a carico delle societa' erogatrici  dei  servizi  interessate,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.