Art. 2 
 
  Il  perfezionamento  delle  operazioni  di  cui   all'art.   1   e'
condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte
delle Autorita' di garanzia e di  vigilanza,  fermo  restando  quanto
disposto dal decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  e  dai  relativi
regolamenti attuativi. 
    Roma, 17 febbraio 2022 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                               Draghi 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti