Art. 2 Il perfezionamento delle operazioni di cui all'art. 1 e' condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorita' di garanzia e di vigilanza, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e dai relativi regolamenti attuativi. Roma, 17 febbraio 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti