IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del  comma  13  dell'art.  48  sopra
citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012
recante:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento  dell'AIFA  in
attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie  avanzate
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  Sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con  il  quale
sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e
la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali e'  stato
prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il  n.  30  del  22
luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale e'
stato prorogato lo stato di emergenza nazionale  e  ulteriori  misure
per il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.  305  del  24
dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022; 
  Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dell'AIFA:   «Elementi   di
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021  di  conferimento
alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art.  16,
comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
dell'art. 10,  comma  2,  lettera  e)  del  decreto  ministeriale  n.
245/2004 citati, all'adozione dei  provvedimenti  di  classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con  procedura  centralizzata
ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13
settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole  ai
sensi della determina n. 960/2021; 
  Vista la determina rep. n. 1/2021 del  7  gennaio  2021  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale  n.
4 del 7 gennaio 2021 di autorizzazione all'immissione in commercio in
classificazione C(nn) del  vaccino  anti-COVID19  a  mRNA  denominato
«Moderna»  e  successivamente   denominato   «Spikevax»   (variazione
EMEA/H/C/005791/IAIN/0019 autorizzata con decisione della Commissione
europea n. 5334 del 13 luglio 2021); 
  Vista la determina rep. n. 143/2021 del 11 ottobre 2021  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale  n.
243  del  11  ottobre  2021  di  modifica  dello  schema   posologico
includente la possibilita' di somministrare una terza dose  (0,5  ml,
contenente 100 microgrammi di mRNA) almeno ventotto  giorni  dopo  la
seconda dose in soggetti severamente immunocompromessi di eta' pari o
superiore a 12 anni (variazione EMEA/H/C/005791/II/0031 approvata con
decisione della Commissione europea  7334  del  05  ottobre  2021)  e
conferma della classificazione e del regime di fornitura del  vaccino
anti-COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax»; 
  Vista la determina rep. n. 144/2021 del 2 novembre 2021  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale  n.
261 del 2 novembre 2021  di  modifica  dello  schema  posologico  del
vaccino  anti  COVID-19  «Spikevax»  includente  la  possibilita'  di
somministrare una terza dose (0,25 ml, contenente 100 microgrammi  di
mRNA ovvero meta' della  dose  primaria)  almeno  sei  mesi  dopo  la
seconda dose  in  soggetti  di  eta'  pari  o  superiore  a  18  anni
(variazione EMEA/H/C/005791/II/0034  approvata  con  decisione  della
Commissione europea n. 7961 del 29 ottobre  2021)  e  conferma  della
classificazione e del regime di fornitura del vaccino anti-COVID-19 a
mRNA denominato «Spikevax»; 
  Visti i pareri positivi del CHMP dell'EMA  EMA/CHMP/70704/2022  del
24 febbraio 2022, relativi alle variazioni EMEA/H/C/005791/II/0041  e
EMEA/H/C/005791/II/0042 inerenti all'estensione della indicazione nei
bambini di eta'  compresa  dai  6  anni  agli  11  anni  del  vaccino
«Spikevax»  (gia'  autorizzato  per  l'immunizzazione  attiva   nella
prevenzione di COVID-19) e alla modifica del  regime  posologico  con
autorizzazione della dose di richiamo negli adulti  di  eta'  pari  o
superiore a 18 anni  che  hanno  precedentemente  ricevuto  un  ciclo
primario con «Spikevax» oppure  un  ciclo  primario  comprendente  un
altro vaccino a mRNA o  un  vaccino  a  vettore  adenovirale  con  la
somministrazione di 0,25  ml  (contenente  50  microgrammi  di  mRNA,
ovvero  meta'  della  dose  primaria)  almeno  tre   mesi   dopo   il
completamento del ciclo primario; 
  Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA EMA/CHMP/110541/2022 del
24 febbraio 2022, relativo  alla  variazione  EMEA/H/C/005791/II/0047
inerente  alla  modifica  della  sezione  5.1  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 1430  del  2  marzo
2022  riguardante  il  vaccino  anti-COVID-19   a   mRNA   denominato
«Spikevax»     che     autorizza     le     succitate      variazioni
EMEA/H/C/005791/II/0041 -           EMEA/H/C/005791/II/42           -
EMEA/H/C/005791/II/0047; 
  Visto il parere favorevole  della  Commissione  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 9, 10 e 11 marzo  2022  sulla  estensione
delle indicazioni, modifica dello schema posologico e conferma  della
classificazione e del regime di fornitura del vaccino anti-COVID-19 a
mRNA denominato «Spikevax»; 
  Vista  la  domanda  presentata  all'AIFA  dalla  societa'   Moderna
Switzerland GmbH per conto della societa'  titolare  Moderna  Biotech
Spain S.L., pervenuta 16 marzo 2022, Prot. n. 32025/P  del  17  marzo
2022,  di  richiesta  di  autorizzazione  delle  suddette  variazioni
europee EMEA/H/C/005791/II/0041 - 042 e 047 relative alla  estensione
delle indicazioni, modifica dello  schema  posologico,  modifica  del
punto 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conferma
della classificazione e del regime  di  fornitura  del  vaccino  anti
COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax»; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
   Estensione delle indicazioni e modifica dello schema posologico 
 
  Sono autorizzate le modifiche al punto  4.1  e  4.2  del  Riassunto
delle caratteristiche del  prodotto  e  la  parte  corrispettiva  del
foglio illustrativo del  vaccino  anti  COVID-19  a  mRNA  denominato
«Spikevax» come di seguito specificato: 
    4.1 «Spikevax» e'  indicato  per  l'immunizzazione  attiva  nella
prevenzione di COVID-19, malattia causata dal  virus  SARS-CoV-2,  in
soggetti di eta' pari o superiore a 6 anni. 
    L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni
ufficiali. 
    4.2 Dose di richiamo in soggetti adulti di eta' pari o  superiore
a 18 anni «La dose di richiamo di «Spikevax» (0,25 ml  contenente  50
microgrammi di mRNA (ovvero meta' della  dose  primaria)  almeno  tre
mesi dopo il completamento del ciclo primario». 
    «Spikevax» puo' essere usato come richiamo negli adulti che hanno
precedentemente ricevuto un ciclo primario con «Spikevax»  oppure  un
ciclo primario comprendente un altro vaccino a mRNA o  un  vaccino  a
vettore adenovirale. 
  Confezioni autorizzate: 
    EU/1/20/1507/001 A.I.C.: 049283017/E In base 32: 1GZZY9 
    0,5  ml  -  dispersione  per  preparazione  iniettabile   -   uso
intramuscolare- flaconcino (vetro) 5 ml (10 dosi  da  0,5  ml)  -  10
flaconcini multidose (100 dosi)