Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente decreto ministeriale si applica per il reinserimento e la reintroduzione degli animali utilizzati, o destinati a essere utilizzati per fini scientifici, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo, a partire dal 1° luglio 2022. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 250