Art. 10 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Il presente decreto ministeriale si applica per il reinserimento
e la reintroduzione degli animali utilizzati, o  destinati  a  essere
utilizzati per fini scientifici, di cui all'art. 1, comma 3,  lettere
a) e b), del decreto legislativo, a partire dal 1° luglio 2022. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 250