Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  animale  da  compagnia:  un  animale  delle  specie  elencate
nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 9 marzo  2016,  relativo  alle  malattie  animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita'; 
    b) collezione faunistica:  attivita'  in  cui  gli  animali  sono
detenuti con finalita' espositiva o per la conservazione della specie
o per motivi diversi dalle esibizioni e da  usi  zootecnici  e  dalla
produzione di alimenti. Le collezioni faunistiche si dividono in: 
      1) giardini zoologici; 
      2) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici; 
      3) rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti; 
    c) fauna selvatica nazionale: animali di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo, appartenenti a specie viventi stabilmente  o
temporaneamente  in  stato  di  naturale  liberta'   nel   territorio
nazionale; 
    d) stabilimenti:  strutture  che  possono  ospitare  gli  animali
oggetto del presente decreto distinguibili in: 
      1) stabilimenti per l'accoglienza di animali da  compagnia,  in
possesso dei requisiti di legge per la detenzione di tali specie; 
      2) collezioni faunistiche indicate  come  «rifugi  per  animali
diversi da cani,  gatti  e  furetti»  autorizzati  a  detenere  fauna
selvatica nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6,  e  28,  comma  3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' i  Centri  di  recupero
tartarughe marine (C.R.M.T.), di cui alle «Linee guida del  Ministero
dell'ambiente e dell'ISPRA per il recupero, soccorso,  affidamento  e
gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione  e  per
la manipolazione a scopi scientifici»; 
      3) collezioni faunistiche diverse dai giardini  zoologici,  che
possono detenere determinate specie nel rispetto della  normativa  di
settore e che possono  essere  qualificate  anche  come  stabilimenti
riconosciuti  con  status  «confinato»  ai  sensi  dell'art.  95  del
regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      4) giardini zoologici, come definiti dall'art. 2, comma 1,  del
decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  73,  che  possono  essere
qualificati  anche  come   stabilimenti   riconosciuti   con   status
«confinato» ai sensi dell'art. 95 del  regolamento  (UE)  2016/429  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
      5) stabilimenti riconosciuti con status  «confinato»  ai  sensi
dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429, che sono registrati anche
come stabilimenti di cui ai precedenti numeri 3 o 4; 
    e) programmi di reinserimento: insieme di protocolli e  procedure
volti a garantire il benessere degli animali, messi in atto, sotto la
supervisione  di  un  medico  veterinario,  dagli   operatori   degli
stabilimenti di cui alla lettera d) o, nel caso previsto dall'art. 3,
comma 3, direttamente dall'utilizzatore, fornitore o allevatore; 
    f) programmi di riabilitazione: insieme di protocolli e procedure
volti alla reintroduzione della fauna selvatica nazionale nel proprio
habitat o degli animali destinati a usi zootecnici in un  sistema  di
allevamento adeguato, messi in atto,  sotto  la  supervisione  di  un
medico veterinario, dall'operatore dello  stabilimento  di  cui  alla
lettera d) o, nei casi previsti dall'art. 3,  comma  4,  lettera  a),
punto 2, direttamente dall'utilizzatore, fornitore o allevatore; 
    g) associazioni di protezione animale: associazioni  riconosciute
a livello regionale o nazionale, aventi tra le proprie  finalita'  la
tutela degli animali, che richiedono  l'inserimento  nell'allegato  V
del presente decreto. A tali associazioni possono essere affidati gli
animali da compagnia nel rispetto della normativa vigente  e  possono
essere  inserite  nell'allegato   III   del   presente   decreto   se
convenzionate con  gli  stabilimenti  di  cui  alla  lettera  d)  del
presente articolo. In caso di affido  di  animali  agli  stabilimenti
convenzionati con le associazioni  di  protezione  animale  ai  sensi
dell'allegato III  del  presente  decreto,  le  associazioni  possono
diventare nuovi proprietari degli animali. 
  Sono altresi' richiamate le  definizioni  di  cui  all'art.  3  del
decreto legislativo, in quanto compatibili.