Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) animale da compagnia: un animale delle specie elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita'; b) collezione faunistica: attivita' in cui gli animali sono detenuti con finalita' espositiva o per la conservazione della specie o per motivi diversi dalle esibizioni e da usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Le collezioni faunistiche si dividono in: 1) giardini zoologici; 2) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici; 3) rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti; c) fauna selvatica nazionale: animali di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo, appartenenti a specie viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta' nel territorio nazionale; d) stabilimenti: strutture che possono ospitare gli animali oggetto del presente decreto distinguibili in: 1) stabilimenti per l'accoglienza di animali da compagnia, in possesso dei requisiti di legge per la detenzione di tali specie; 2) collezioni faunistiche indicate come «rifugi per animali diversi da cani, gatti e furetti» autorizzati a detenere fauna selvatica nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6, e 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' i Centri di recupero tartarughe marine (C.R.M.T.), di cui alle «Linee guida del Ministero dell'ambiente e dell'ISPRA per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici»; 3) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che possono detenere determinate specie nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni; 4) giardini zoologici, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, che possono essere qualificati anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni; 5) stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429, che sono registrati anche come stabilimenti di cui ai precedenti numeri 3 o 4; e) programmi di reinserimento: insieme di protocolli e procedure volti a garantire il benessere degli animali, messi in atto, sotto la supervisione di un medico veterinario, dagli operatori degli stabilimenti di cui alla lettera d) o, nel caso previsto dall'art. 3, comma 3, direttamente dall'utilizzatore, fornitore o allevatore; f) programmi di riabilitazione: insieme di protocolli e procedure volti alla reintroduzione della fauna selvatica nazionale nel proprio habitat o degli animali destinati a usi zootecnici in un sistema di allevamento adeguato, messi in atto, sotto la supervisione di un medico veterinario, dall'operatore dello stabilimento di cui alla lettera d) o, nei casi previsti dall'art. 3, comma 4, lettera a), punto 2, direttamente dall'utilizzatore, fornitore o allevatore; g) associazioni di protezione animale: associazioni riconosciute a livello regionale o nazionale, aventi tra le proprie finalita' la tutela degli animali, che richiedono l'inserimento nell'allegato V del presente decreto. A tali associazioni possono essere affidati gli animali da compagnia nel rispetto della normativa vigente e possono essere inserite nell'allegato III del presente decreto se convenzionate con gli stabilimenti di cui alla lettera d) del presente articolo. In caso di affido di animali agli stabilimenti convenzionati con le associazioni di protezione animale ai sensi dell'allegato III del presente decreto, le associazioni possono diventare nuovi proprietari degli animali. Sono altresi' richiamate le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo, in quanto compatibili.