Art. 4 
 
               Requisiti gestionali per lo svolgimento 
          delle attivita' di reinserimento e reintroduzione 
 
  1. Gli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera d), possono svolgere
le  attivita'  per  il  reinserimento  o  la  reintroduzione   previa
iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III al presente decreto.