Art. 6 Programmi di reinserimento e riabilitazione 1. Il reinserimento e' valutato dal veterinario designato dello stabilimento il quale, con la certificazione di cui all'allegato I al presente decreto stabilisce, anche con l'eventuale supporto di un esperto di comportamento animale, l'eventuale necessita' di sottoporre l'animale ad un programma di cui all'art. 2, lettera e), finalizzato alla rieducazione fisica e comportamentale e alla socializzazione intraspecifica in caso di animali sociali. 2. La reintroduzione e' valutata dal veterinario designato il quale, con la certificazione di cui all'allegato I al presente decreto, anche con l'eventuale supporto di un esperto di comportamento animale, a seconda della specie, stabilisce l'eventuale necessita' di sottoporre l'animale ad un programma di cui all'art. 2, lettera f). 3. Utilizzatori, allevatori e fornitori inviano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo, un programma di reinserimento e di riabilitazione per ciascuna specie autorizzata al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari - Ufficio 6 - Tutela del benessere animale. 4. Il programma di riabilitazione in un sistema di allevamento degli animali destinati a usi zootecnici e' attuato secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 del presente decreto.