Art. 6 
 
             Programmi di reinserimento e riabilitazione 
 
  1. Il reinserimento e' valutato  dal  veterinario  designato  dello
stabilimento il quale, con la certificazione di cui all'allegato I al
presente decreto stabilisce, anche con  l'eventuale  supporto  di  un
esperto  di  comportamento   animale,   l'eventuale   necessita'   di
sottoporre l'animale ad un programma di cui all'art. 2,  lettera  e),
finalizzato  alla  rieducazione  fisica  e  comportamentale  e   alla
socializzazione intraspecifica in caso di animali sociali. 
  2. La reintroduzione  e'  valutata  dal  veterinario  designato  il
quale, con la  certificazione  di  cui  all'allegato  I  al  presente
decreto,  anche  con  l'eventuale   supporto   di   un   esperto   di
comportamento animale, a seconda della specie, stabilisce l'eventuale
necessita' di sottoporre l'animale ad un programma di cui all'art. 2,
lettera f). 
  3. Utilizzatori, allevatori e fornitori  inviano,  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto   o   dal   rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 20 del  decreto  legislativo,  un
programma di reinserimento e di riabilitazione  per  ciascuna  specie
autorizzata al Ministero  della  salute -  Direzione  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari - Ufficio  6  -  Tutela  del
benessere animale. 
  4. Il programma di riabilitazione  in  un  sistema  di  allevamento
degli animali destinati  a  usi  zootecnici  e'  attuato  secondo  le
prescrizioni di cui all'art. 8 del presente decreto.