Art. 7 
 
         Procedure per il reinserimento e la reintroduzione 
 
  1. L'utilizzatore o il fornitore  o  l'allevatore  che  dispone  di
animali da  reinserire  o  reintrodurre,  trasmette  la  proposta  di
affidamento  agli  stabilimenti  o   alle   associazioni   con   essi
convenzionate  iscritti  nell'elenco  di  cui  all'allegato  III   al
presente decreto. 
  2.  Lo  stabilimento  affidatario   dell'animale,   anche   tramite
l'associazione convenzionata presente nell'elenco di  cui  al  citato
allegato  III,  viene  individuato  dall'utilizzatore,  allevatore  o
fornitore fra quelli che manifestano interesse entro quindici  giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1 e assume gli obblighi  sanitari
nonche' quelli relativi all'alloggiamento, al mantenimento, alla cura
e alla custodia degli animali. Utilizzatori, allevatori  e  fornitori
possono contribuire alle spese di mantenimento e cura  degli  animali
ceduti. 
  3. In caso di affidamento di primati non  umani,  l'affidatario  di
cui al  comma  2,  richiede  al  Ministero  della  salute,  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 6  -
Tutela del benessere animale il nulla  osta  preventivo  relativo  al
mantenimento  del  riconoscimento  di  stabilimento   confinato   che
prescrive  eventuali  esami  per  gli   animali   comunicando   anche
informazioni relative allo spostamento, ai tempi e alle modalita'  di
spostamento degli stessi verso lo stabilimento confinato. 
  4.  Lo  stabilimento  affidatario  espletato,  ove  necessario,  il
programma di reinserimento puo' collocare l'animale da  compagnia  in
ambito familiare, esclusivamente a titolo gratuito. 
  5. In caso di liberazione degli animali  appartenenti  alle  specie
selvatiche  di  cui  all'art.  2,  lettera  c),  l'utilizzatore,   il
fornitore e lo stabilimento di cui all'art.  2,  lettera  d),  n.  2,
opera secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357/1997 ed entro il termine di  quindici  giorni
antecedenti la data stabilita per la  liberazione,  deve  trasmettere
alla regione territorialmente competente la comunicazione  contenente
il luogo, la data di liberazione, la specie ed il numero  di  animali
da liberare, nonche' il certificato di idoneita' di cui  all'allegato
I al presente decreto. 
  6. L'utilizzatore,  per  ciascun  progetto  di  ricerca,  inserisce
nell'apposita   sezione   della   Banca    dati    nazionale    sulla
sperimentazione animale (BDNS) il  numero  di  animali  reinseriti  e
reintrodotti e i certificati di idoneita' di cui  all'allegato  I  al
presente decreto.