Art. 7 Procedure per il reinserimento e la reintroduzione 1. L'utilizzatore o il fornitore o l'allevatore che dispone di animali da reinserire o reintrodurre, trasmette la proposta di affidamento agli stabilimenti o alle associazioni con essi convenzionate iscritti nell'elenco di cui all'allegato III al presente decreto. 2. Lo stabilimento affidatario dell'animale, anche tramite l'associazione convenzionata presente nell'elenco di cui al citato allegato III, viene individuato dall'utilizzatore, allevatore o fornitore fra quelli che manifestano interesse entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e assume gli obblighi sanitari nonche' quelli relativi all'alloggiamento, al mantenimento, alla cura e alla custodia degli animali. Utilizzatori, allevatori e fornitori possono contribuire alle spese di mantenimento e cura degli animali ceduti. 3. In caso di affidamento di primati non umani, l'affidatario di cui al comma 2, richiede al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 6 - Tutela del benessere animale il nulla osta preventivo relativo al mantenimento del riconoscimento di stabilimento confinato che prescrive eventuali esami per gli animali comunicando anche informazioni relative allo spostamento, ai tempi e alle modalita' di spostamento degli stessi verso lo stabilimento confinato. 4. Lo stabilimento affidatario espletato, ove necessario, il programma di reinserimento puo' collocare l'animale da compagnia in ambito familiare, esclusivamente a titolo gratuito. 5. In caso di liberazione degli animali appartenenti alle specie selvatiche di cui all'art. 2, lettera c), l'utilizzatore, il fornitore e lo stabilimento di cui all'art. 2, lettera d), n. 2, opera secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 ed entro il termine di quindici giorni antecedenti la data stabilita per la liberazione, deve trasmettere alla regione territorialmente competente la comunicazione contenente il luogo, la data di liberazione, la specie ed il numero di animali da liberare, nonche' il certificato di idoneita' di cui all'allegato I al presente decreto. 6. L'utilizzatore, per ciascun progetto di ricerca, inserisce nell'apposita sezione della Banca dati nazionale sulla sperimentazione animale (BDNS) il numero di animali reinseriti e reintrodotti e i certificati di idoneita' di cui all'allegato I al presente decreto.