Art. 8 
 
        Reintroduzione di animali destinati a usi zootecnici 
 
  1. Gli animali appartenenti a  specie  zootecniche  possono  essere
reintrodotti in un sistema di allevamento. 
  2. Il programma di riabilitazione ricade in capo all'allevamento  e
consiste  nell'applicazione,  con  la  supervisione  del  veterinario
dell'allevamento, delle ordinarie  pratiche  zootecniche,  cautele  e
accorgimenti  ai  quali  l'allevatore  fa  ricorso  quando  introduce
nell'allevamento nuovi soggetti. 
  3.  Gli  utilizzatori  e  i  fornitori  individuano   l'allevamento
zootecnico presso il quale reintrodurre l'animale. 
  4. Gli animali prima della reintroduzione devono essere in possesso
dei  requisiti  sanitari  previsti  dalla  normativa  vigente  e  del
certificato di cui all'allegato I al presente decreto.