Art. 8 Reintroduzione di animali destinati a usi zootecnici 1. Gli animali appartenenti a specie zootecniche possono essere reintrodotti in un sistema di allevamento. 2. Il programma di riabilitazione ricade in capo all'allevamento e consiste nell'applicazione, con la supervisione del veterinario dell'allevamento, delle ordinarie pratiche zootecniche, cautele e accorgimenti ai quali l'allevatore fa ricorso quando introduce nell'allevamento nuovi soggetti. 3. Gli utilizzatori e i fornitori individuano l'allevamento zootecnico presso il quale reintrodurre l'animale. 4. Gli animali prima della reintroduzione devono essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto.