Allegato III ELENCO DEGLI STABILIMENTI AFFIDATARI E DELLE ASSOCIAZIONI CON ESSI CONVENZIONATE Gli stabilimenti affidatari, per le finalita' di cui al presente decreto, devono essere iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della salute, eventualmente assieme al nominativo e ai contatti delle associazioni con essi convenzionate. L'elenco e' composto di cinque sezioni riconducibili alle 5 tipologie di stabilimenti che possono ospitare gli animali ai sensi dell'art. 2, lett. d). La domanda di iscrizione, indirizzata alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria (pec: dgsa@postacert.it), deve essere corredata dai seguenti documenti e informazioni: 1) Nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici dello stabilimento; 2) Indicazione della sezione/i in cui chiede di essere inserito; 3) Numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN; 4) Programmi standard di reinserimento o riabilitazione con indicazione del medico veterinario supervisore; 5) Eventuale associazione/i di cui all'art. 2, lett. g) con la quale lo stabilimento ha una convenzione in essere per le finalita' del presente decreto (estremi di riconoscimento, contatti pec, mail e telefonici e convezione); 6) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativo a: a) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale; b) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali che possono essere ospitati anche con riferimento alle specie pericolose ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante "Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione". La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari inserisce sul portale del Ministero della salute i riferimenti e i contatti dello stabilimento e i contatti delle Associazioni di cui all'art. 2 lett. g del presente decreto.