(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
ELENCO DEGLI STABILIMENTI AFFIDATARI E DELLE  ASSOCIAZIONI  CON  ESSI
                            CONVENZIONATE 
 
Gli stabilimenti affidatari, per le  finalita'  di  cui  al  presente
decreto, devono essere iscritti nell'apposito elenco istituito presso
il Ministero della salute, eventualmente assieme al nominativo  e  ai
contatti delle associazioni con essi convenzionate. 
L'elenco e' composto di cinque sezioni riconducibili alle 5 tipologie
di stabilimenti che possono ospitare gli animali ai  sensi  dell'art.
2, lett. d). 
 
La domanda di iscrizione, indirizzata alla Direzione  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari,  Ufficio  6  -  Tutela  del
benessere animale, igiene  zootecnica  e  igiene  urbana  veterinaria
(pec:  dgsa@postacert.it),  deve  essere   corredata   dai   seguenti
documenti e informazioni: 
 
  1) Nome,  indirizzo  e  contatti  mail,  pec  e  telefonici   dello
     stabilimento; 
  2) Indicazione della sezione/i in cui chiede di essere inserito; 
  3) Numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN; 
  4) Programmi  standard  di  reinserimento  o   riabilitazione   con
     indicazione del medico veterinario supervisore; 
  5) Eventuale associazione/i di cui all'art.  2,  lett.  g)  con  la
     quale lo stabilimento  ha  una  convenzione  in  essere  per  le
     finalita'  del  presente  decreto  (estremi  di  riconoscimento,
     contatti pec, mail e telefonici e convezione); 
  6) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativo a: 
     a) estremi  delle  autorizzazioni  prescritte  dalla   normativa
        nazionale e regionale; 
     b) indicazione delle specie animali  e  del  numero  massimo  di
        animali che possono essere  ospitati  anche  con  riferimento
        alle specie pericolose ai sensi  del  decreto  del  Ministero
        dell'ambiente del  19  aprile  1996,  recante  "Elenco  delle
        specie che  possono  costituire  pericolo  per  la  salute  e
        l'incolumita' pubblica e di cui e' proibita la detenzione". 
 
La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci  veterinari
inserisce sul portale del Ministero della salute i  riferimenti  e  i
contatti dello stabilimento e i contatti delle  Associazioni  di  cui
all'art. 2 lett. g del presente decreto.