Art. 2 
 
                  Servizi di stoccaggio pluriennali 
 
  1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, una quota delle
capacita' di cui all'art. 1, comma 5, corrispondente a 10.919.490 MWh
pari a circa 1 miliardo di metri cubi standard, e' offerta da  STOGIT
per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme, aggiuntivi ai
776.269 MWh, pari a circa 71,1 milioni di metri cubi  standard,  gia'
conferiti nell'anno contrattuale di stoccaggio 2021-2022. 
  2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni. 
  3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato da STOGIT  in
una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacita' di cui
all'art. 1, comma 5. 
  4. Per l'asta di cui al comma 3  e'  stabilito,  secondo  modalita'
determinate dall'autorita', un prezzo di riserva che tenga conto  del
valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato e della  necessita'
di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in  linea
con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, anche prevedendo prezzi di riserva intorno allo zero. 
  5. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili
non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le
modalita' previste per i servizi di stoccaggio  di  cui  all'art.  1,
comma 5.