Art. 2 Servizi di stoccaggio pluriennali 1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023, una quota delle capacita' di cui all'art. 1, comma 5, corrispondente a 10.919.490 MWh pari a circa 1 miliardo di metri cubi standard, e' offerta da STOGIT per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme, aggiuntivi ai 776.269 MWh, pari a circa 71,1 milioni di metri cubi standard, gia' conferiti nell'anno contrattuale di stoccaggio 2021-2022. 2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni. 3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato da STOGIT in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacita' di cui all'art. 1, comma 5. 4. Per l'asta di cui al comma 3 e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'autorita', un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato e della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, anche prevedendo prezzi di riserva intorno allo zero. 5. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 5.